Pace contributiva: le perplessità sui chiarimenti INPS
In una nota stampa, diramata il 22 luglio, l’Ente previdenziale precisa che “possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro”
Come noto, con la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213 è stato nuovamente introdotto l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione per il biennio 2024-2025 (“ pace contributiva ”) che ricalca la medesima previsione introdotta nel 2019 ad opera del D.L. del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 28 marzo 2019, n. 26 e valida per il triennio 2019/2021.
Al riguardo, la Circolare INPS n. 69 del 29 maggio 2024 ha fornito indicazioni tanto sul contenuto della norma quanto sulla portata applicativa dell’istituto.
In particolare, la Circolare ha previsto che i soggetti beneficiari di tale misura debbano essere i “ contributivi puri ” ossia coloro che non hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in alcuna gestione pensionistica ed allo stesso tempo non risultino titolari di trattamento pensionistico. Condizione essenziale, invece, è l’iscrizione ai seguenti regimi previdenziali:
- Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti o le sue forme sostitutive ed esclusive;
- Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani e Gestione separata.
Restano escluse le Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell’Unione europea.
A poter accedere al riscatto sono anche coloro che hanno già fruito di tale misura nel triennio 2019/2021.
Da un punto di vista oggettivo, il periodo riscattabile non deve essere soggetto ad obbligo contributivo - anche laddove tale obbligo si sia prescritto - e può essere nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
Inoltre, la Circolare ha specificato che il periodo da riscattare deve essere ricompreso nell’arco temporale tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023, antecedente quindi all’entrata in vigore della Legge di bilancio di cui trattasi.
In particolare, si legge testualmente che “il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame. Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale”.
Non è necessario a tal fine che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella medesima Gestione, con la facoltà di esercitare il riscatto in uno qualsiasi dei regimi previdenziali, purché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.
Posto quanto sopra, sembrava pacifico il perimetro entro il quale opera la Legge di Bilancio con riguardo alla pace contributiva.
Ed infatti, sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 69 del 29 maggio 2024, molti contribuenti in possesso dei requisiti previsti per il riscatto, hanno visto un concreto approdo all’idea di poter anticipare il diritto al trattamento pensionistico o ad incrementare l’assegno.
Senonché, il 22 luglio 2024 l’Ente previdenziale ha diramato un Comunicato Stampa “ INPS Informa ” che ha destato non poche perplessità da parte di chi scrive.
Il contenuto del comunicato a primo acchito sembrerebbe non avere alcun elemento di novità. Ed infatti, anche in tale sede l’INPS ha riepilogato le peculiarità della norma (re)introduttiva della pace contributiva, la finalità di tale misura, i requisiti soggettivi e oggettivi per potervi accedere.
Tuttavia, con riguardo alla collocazione del periodo contributivo riscattabile, appare del tutto inaspettatamente una precisazione “importante da sottolineare” secondo la quale “possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro”.
L’ovvia conseguenza è che “non è possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima occupazione”.
L’ulteriore ovvia conseguenza è l’impatto che tale precisazione ha (o avrebbe) sulla platea dei contribuenti potenzialmente beneficiari della pace contributiva in virtù delle norme intervenute sinora sul tema.
Sia consentito esprimere dei dubbi anzitutto in merito alla fonte – quantomeno inusuale - con la quale l’Ente deliberatamente ha scelto di tagliare fuori una fetta consistente di contribuenti dalla possibilità di utilizzare la pace contributiva e, quindi, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.
In secondo luogo, ciò che desta maggiormente sfiducia è la superficialità con la quale viene disciplinato il tema con la conseguente contraddittorietà dell’Ente, a dispetto dei principi che dovrebbero ispirare la pubblica amministrazione.
Ciò che è auspicabile al momento è quindi che l’INPS fornisca un ulteriore e definitivo chiarimento.
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*A cura di Carlo Dori, Partner di Pirola Pennuto Zei & Associati e Chiara Pulvirenti, Associate di Pirola Pennuto Zei & Associati