Pandemia e distorsioni del mercato: manovre speculative su merci e frode nell'esercizio del commercio
Gli elementi costitutivi dei reati ex artt. 501 bis e 515 cod-pen.
L'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia e la carenza di dispositivi di protezione individuale, divenuti in brevissimo tempo oggetti praticamente introvabili, hanno generato in questi mesi inquietanti distorsioni del mercato.
All'aumento della domanda, infatti, spesso è corrisposta l'offerta di prodotti contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti o addirittura non esistenti. Si pensi alla vendita di apparecchi medicali, medicinali, disinfettanti e di prodotti per l'igiene non rispondenti ai requisiti di conformità previsti dalla disciplina vigente, oppure privi della marcatura CE.
A ciò si aggiunga la lievitazione generalizzata dei prezzi per mascherine ed altri dispositivi, commercializzati a prezzi irragionevolmente elevati.
Tali condotte possono integrare i reati di Manovre speculative su merci (art. 501 bis del Codice Penale) e Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Codice Penale).
Esaminiamone gli elementi costitutivi.
L'art. 501-bis del Codice Penale delinea due distinte figure di reato: la prima consiste nel fatto di chi compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità.
I concetti di occultamento, accaparramento e incetta identificano, in sostanza, la sottrazione dalla circolazione beni o merci, ovvero l'acquisto di una quantità di beni superiore al bisogno consueto, a detrimento del consumo generale.
Le manovre speculative ai danni dei consumatori, invece, sono tese a realizzare un profitto ricollegabile ad un aumento di prezzi superiore a quello che si sarebbe generato nel rispetto delle ordinarie regole di mercato.
Il secondo comma dell'art. 501-bis del Codice Penale, poi, punisce chi, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. La fattispecie ha natura di reato proprio, potendo essere realizzata solo da chi svolge un'attività produttiva o commerciale.
Quanto al reato di Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 del Codice Penale), il Legislatore sanziona con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 chi, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegni volontariamente all'acquirente una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità.
La fattispecie presuppone un giudizio di comparazione tra due beni, quello offerto in vendita (che esiste ed è in commercio) e quello effettivamente recapitato, difforme dal primo.
La norma è posta a tutela della libertà della produzione e degli scambi; si tratta, tuttavia, di una fattispecie avente natura sussidiaria, potendo trovare applicazione soltanto ove il fatto non integri un delitto più grave.
Quattro sono i parametri attraverso i quali compiere il giudizio comparativo per definire se vi è identità tra ciò che effettivamente viene consegnato e quanto ci si attendeva di ricevere: origine, provenienza, quantità e qualità.
La diversità per origine del prodotto riguarda la zona geografica di produzione di beni che, nella mente dei consumatori, ricevono un particolare apprezzamento proprio per essere prodotti in una determinata regione, utilizzando particolari materie prime o seguendo peculiari metodi di lavorazione.
La diversità per provenienza, invece, ha ad oggetto la persona o l'azienda che materialmente ha realizzato, preparato o fabbricato il bene.
La difformità per qualità, poi, si ha quando tra la cosa dichiarata o pattuita e quella consegnata vi sia un divario di pregio o di utilizzabilità, mentre la quantità investe il peso, la misura o il numero.
Da ultimo, si segnala che la condanna per l'articolo 501-bis comporta, in determinati casi, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali.
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*A cura di Stefania Colombo – Avvocato Penalista – A&A Studio Legale