Professione e Mercato

Parere di congruità sui compensi: può essere richiesto solo dall'avvocato o dal cliente

Il Consiglio Nazionale Forense ribadisce che il parere di congruità, in caso di mancato accordo sui compensi, non può essere richiesto da terzi

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di Marina Crisafi

Il parere di congruità sui compensi non può essere richiesto all'ordine da terzi, ma soltanto dall'avvocato o dal cliente. È quanto ricorda il Consiglio Nazionale Forense, nel parere n. 57/2021 reso il 2 novembre scorso in risposta a un quesito del COA di Bergamo.

Il quesito
Il COA bergamasco chiedeva al Consiglio se poteva essere rilasciato il parere di congruità ex articolo 13 comma 9 della legge n. 247/2012 nel caso in cui la richiesta fosse stata formulata da un terzo e non dall'iscritto e, nello specifico, se il parere potesse essere espresso nel caso in cui fra iscritto e cliente fosse stato concluso un contratto con riferimento al compenso.
Il COA precisava altresì che, nella specie, il rilascio del parere era stato richiesto da un Comune "con riferimento alla parcella emessa da un avvocato a favore di un dipendente per le prestazioni di assistenza in un procedimento penale in cui il dipendente era stato assolto, dopo che lo stesso aveva in precedenza concluso specifico contratto per il compenso".

Cos'è il parere di congruità
Il parere (o visto) di congruità sui compensi per le prestazioni professionali degli avvocati, si ricorda, implica la valutazione da parte dell'Ordine sulla adeguatezza o meno degli onorari richiesti dal professionista, basata su una serie di criteri e su tutti gli elementi occorrenti al fine di una legittima ed esatta liquidazione in relazione all'opera prestata.
A prevederlo è la legge 247/2012, che all'articolo 13, comma 9, stabilisce che in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.
In mancanza di accordo, prevede la norma, è il consiglio, su richiesta dell'iscritto, a rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Il parere del CNF
Per cui, precisa il CNF, si desume chiaramente dalla lettera della norma che a chiedere il parere di congruità – peraltro, appunto, solo in caso di mancato accordo – "possano essere esclusivamente l'avvocato o il cliente".
Ne consegue che, nel caso di specie per come ricostruito dal quesito, il COA non sia tenuto a rilasciare alcun parere.

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