Rassegne di Giurisprudenza

Passaggio con il rosso accertato con T-Red, valido il verbale senza indicazione della taratura

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Opposizione - Passaggio con il rosso - Rilevamento dell'infrazione tramite T-Red - Verbale di accertamento - Attestazione della taratura - Esclusione - Onere probatorio del malfunzionamento - A carico dell'opponente.
In tema di rilevazione del passaggio con semaforo rosso tramite T-Red, né il codice della strada, né il regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che l'apparecchiatura elettronica sia stata sottoposta a taratura preventiva e revisione costante durante l'uso, in quanto il T-red non è uno strumento di misurazione come l'autovelox. Ne consegue che l'efficacia probatoria di tale rilevazione permane sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate all'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 luglio 2020 n. 16064

Sanzioni amministrative - Violazioni al codice della strada - Passaggio con il rosso - Contestazione differita - Dispositivo T-red - Omologazione.
Le norme vigenti non impongono la taratura dei T-Red, e l'efficacia probatoria della rilevazione sussiste fino a quando non sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 15 aprile 2019 n. 10458

Sanzioni amministrative - Violazioni al codice della strada - Passaggio con il rosso - Dispositivo T-red - Omologazione.
In tema di rilevazione della violazione del divieto di passaggio con semaforo rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex articolo 142 del predetto codice.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 11 maggio 2017 n. 11574

Sanzioni amministrative - Contestazione - Verbale - Passaggio con luce semaforica rossa - Rilevazione mediante vista red - Verbale non contenente l'attestazione della funzionalità dello strumento di rilevazione elettronica - Validità - Documentazione fotografica - Sufficienza.
Il verbale di accertamento della violazione del passaggio con impianto semaforico a luce rossa, rilevata mediante apparecchiatura Vista Red, è valido anche se non contiene l'attestazione della funzionalità, dello strumento di rilevazione elettronica, la cui eventuale difformità rispetto ai requisiti previsti dal decreto di omologazione deve essere provata dall'opponente, atteso che elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria e la sola documentazione fotografica dell'infrazione rilevata con l'apparecchiatura omologata.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, sentenza 3 marzo 2015 n. 4255