Passaggio con il rosso, è l'opponente che deve provare il malfunzionamento dell'apparecchio
Circolazione stradale - Sanzioni – Passaggio con impianto semaforico rosso – Art. 45, comma sesto, C.d.S. - Rilevazione a mezzo PhotoRed – Onere della prova a carico dell'amministrazione - Funzionalità dell'impianto – Esclusione.
La pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 45, comma sesto, C.d.S. non comporta l'obbligo per la Pa di sottoporre a controllo periodico di taratura e funzionalità tutti gli apparecchi di rilevazione delle infrazioni al codice della strada ma solo per le apparecchiature impiegate per il rilevamento delle violazioni ai limiti di velocità. Pertanto, in caso di passaggio con impianto semaforico rosso rilevato mediante apparecchiature elettroniche deve ribadirsi che il verbale di accertamento non deve contenere, a pena di nullità, l'attestazione che l'apparecchio sia stato sottoposto a controllo preventivo e costante ai fini della loro efficacia probatoria che persiste fino a quando, a cura dell'opponente sia adeguatamente provato il loro malfunzionamento.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 dicembre 2019 n. 31818
Circolazione stradale - Sanzioni – Passaggio con il rosso - Rilevazione a mezzo apparecchiatura elettronica – T-Red Onere della prova a carico dell'amministrazione - Funzionalità dell'impianto - Esclusione.
La sentenza della Corte costituzionale cui si riferisce il ricorrente ha riguardato le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità. Pertanto dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 45 C.d.S., comma 6, da essa operata, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 15 aprile 2019 n. 10458
Circolazione stradale - Sanzioni - In genere violazioni del codice della strada - Infrazione riconducibile ad attraversamento di incrocio con semaforo indicante luce rossa - Rilevazione a mezzo apparecchiatura elettronica - Onere della prova a carico dell'amministrazione - Funzionalità dell'impianto - Esclusione.
In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 del predetto codice.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 11 maggio 2017 n. 11574
Violazioni al codice della strada - Passaggio con luce semaforica rossa - Rilevazione con Vista Red - Verbale senza attestazione della funzionalità dello strumento di rilevazione elettronica - Validità - Documentazione fotografica - Sufficienza.
Il verbale di accertamento della violazione del passaggio con impianto semaforico a luce rossa, rilevata mediante apparecchiatura Vista Red, è valido anche se non contiene l'attestazione della funzionalità, dello strumento di rilevazione elettronica, la cui eventuale difformità rispetto ai requisiti previsti dal decreto di omologazione deve essere provata dall'opponente, atteso che elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria e la sola documentazione fotografica dell'infrazione rilevata con l'apparecchiatura omologata.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, sentenza 3 marzo 2015 n. 4255