Penale

Patteggiamento: il difetto di motivazione non rientra tra i casi per i quali è ammesso ricorso per cassazione

immagine non disponibile

di Giuseppe Amato

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, in forza del comma 2-bis dell'articolo 448 del Cpp, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Da ciò deriva - spiegano i supremi giudici penali con la sentenza 24514/2018 - che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto di motivazione - persino quello in ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del Cpp - non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (la Corte ha comunque precisato che la nuova disciplina sulle impugnazioni, non avendo inciso sulla struttura della sentenza di patteggiamento, non esclude la persistenza dell'obbligo per il giudice di accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento, ma l'eventuale omissione della motivazione sul punto, comunque, non è più censurabile in cassazione: è una scelta normativa non irragionevole, secondo la Corte, alla luce dell'implicito riconoscimento di responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti).

In termini, sezione II, 11 gennaio 2018, Oboroceanu, secondo cui, ai sensi dell'articolo 448, comma 2-bis , del Cpp, introdotto con la legge 23 giugno 2017 n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento: in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano. Nello stesso senso, sezione V, 20 febbraio 2018, Murolo e altro, che, in termini più generali, si è espressa nel senso che il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; da queste premesse, in particolare, la Corte, dopo avere osservato che la disciplina limitativa dei motivi di impugnazione dovesse trovare applicazione nella vicenda in esame poiché le richieste di applicazione di pena erano state presentate posteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 3 agosto 2017), secondo quanto precisato dall'articolo 1, comma 50, della stessa legge, ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi dei due imputati: per il primo, mettendo in evidenza che non emergeva il preteso difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, perché la subordinazione dell'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena era stata formulata a condizione che al riconoscimento del beneficio della sospensione stessa non fosse di ostacolo una precedente condanna subita dallo stesso imputato; per il secondo, mettendo in evidenza, invece, l'insussistenza della pretesa illegalità della pena, prospettata sostenendo la violazione del disposto dell'articolo 444, comma 1-bis, del Cpp, laddove si esclude l'applicabilità del patteggiamento nei confronti dei recidivi ai sensi dell'articolo 99, comma 4, del Cp qualora la pena richiesta superi i due anni di reclusione, valorizzando in senso contrario che il giudice aveva ritenuto che il reato in concreto commesso non fosse espressione della particolare pericolosità dell'interessato, così escludendo la recidiva e l'applicabilità della disciplina ostativa. Per completezza di informazione, deve ricordarsi che, contestualmente all'intervento sull'articolo 448 del Cpp, limitativo dei casi di ricorribilità della sentenza di patteggiamento, la legge n. 103 del 2017 ha provveduto all'inserimento del comma 5 bis nel corpo dell'articolo 610 del Cpp, con la previsione di una procedura semplificata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: la Corte di cassazione, infatti, dichiara in tali casi l'inammissibilità “senza formalità di procedura”, nel senso che, con finalità evidentemente deflattiva del carico delle udienze dinanzi al giudice di legittimità, il provvedimento è emesso de plano, ossia in assenza di contraddittorio (non è neppure necessario acquisire il parere del procuratore generale e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti).

Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 31 maggio 2018 n. 24514

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©