Patteggiamento, l’inammissibilità del ricorso per cassazione prevale sulla remissione di querela
Nel caso era intervenuta sia l’efficacia della nuova riforma Cartabia sia la remissione della querela
Con la sentenza n. 49823/2023 i giudici di legittimità hanno affermato che la remissione di querela, intervenuta mentre pende il giudizio di Cassazione contro una decisione di patteggiamento, non prevale sull’inammissibilità del ricorso e di conseguenza non si estingue il reato.
Nella giurisprudenza della Cassazione penale - anche prima della Riforma Cartabia - era emersa un’oscillazione tra due contrapposti orientamenti sulla preminenza o meno della remissione della querela in caso di ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento.
La Corte respinge la lamentela del ricorrente secondo cui l’ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso aveva taciuto sul punto dell’intervenuta rimessione mettendo solo in evidenza che medio tempore era entrata in vigore la norma della Riforma Cartabia che fissava come causa di procedibilità del reato l’esistenza della querela della parte offesa. Per cui riteneva la difesa con il ricorso straordinario - che è stato rigettato - che sussistesse un errore di fatto dell’ordinanza impugnata in quanto illogicamente rilevata l’efficacia delle nuove norme sulla procedibilità non dava invece alcuna rilevanza al fatto che prima della definitività della condanna fosse intervenuta la remissione.
Sul punto della preminenza tra la querela ritirata e l’inammissibilità del ricorso la sentenza riporta anche orientamenti favorevoli a dar rilievo alla condizione di procedibilità venuta meno con la conseguente estinzione del reato.
Ma il punto sta però proprio sui limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento che sono sì ricorribili per cassazione, ma solo in caso di pena illegale. Ed è proprio in base a tale limitata possibilità di impugnare in caso di pena su accordo tra le parti, che si fonda l’orientamento prescelto dall’ordinanza impugnata in via straordinaria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e non dichiarato estinto il reato per l’intervenuta remissione di querela contro l’imputato che aveva patteggiato la pena. La Cassazione penale ora confermando con una nuova inammissibilità del ricorso la decisione impugnata precisa però che realmente vi è un’attuale contrapposizione di orientamenti e che non poteva il ricorrente attaccare l’ordinanza per aver di fatto prescelto un’interpretazione a detrimento di un’altra.