In tema di domicilio digitale l'indirizzo del registro Imi-Pec che sia stato attivato dal destinatario con riferimento a una specifica attività professionale può essere utilizzato anche per la notifica di atti a essa estranei. Così l'ordinanza 1615/2025 della prima sezione della Cassazione.
Chiamata a pronunciarsi su una questione annosa e controversa, la Prima sezione civile di Cassazione, nell'ordinanza n. 1615 depositata il 22 gennaio 2025, afferma che l'indirizzo PEC registrato nell'INI-PEC, anche se attivato per un'attività professionale specifica, può essere utilizzato per notifiche relative ad atti estranei a tale attività; consequentur, la proiezione del decisum del giudice nomofilattico coinvolge l'altro quesito relativo al momento di perfezionamento della notificazione che...
Presunzione di innocenza, un totem con "effetto boomerang" sui media
di Caterina MalavendaAvvocato del Foro di Lodi ed esperto di diritto dell'informazione