In tema di domicilio digitale l'indirizzo del registro Imi-Pec che sia stato attivato dal destinatario con riferimento a una specifica attività professionale può essere utilizzato anche per la notifica di atti a essa estranei. Così l'ordinanza 1615/2025 della prima sezione della Cassazione.
Chiamata a pronunciarsi su una questione annosa e controversa, la Prima sezione civile di Cassazione, nell'ordinanza n. 1615 depositata il 22 gennaio 2025, afferma che l'indirizzo PEC registrato nell'INI-PEC, anche se attivato per un'attività professionale specifica, può essere utilizzato per notifiche relative ad atti estranei a tale attività; consequentur, la proiezione del decisum del giudice nomofilattico coinvolge l'altro quesito relativo al momento di perfezionamento della notificazione che...
Separazione carriere e l'arduo compito di ricomporre il contrasto tra i poteri
di Giovanni Verde - Professore emerito di diritto di procedura civile presso l'Università Luiss-Guido Carli di Roma