In tema di domicilio digitale l'indirizzo del registro Imi-Pec che sia stato attivato dal destinatario con riferimento a una specifica attività professionale può essere utilizzato anche per la notifica di atti a essa estranei. Così l'ordinanza 1615/2025 della prima sezione della Cassazione.
Chiamata a pronunciarsi su una questione annosa e controversa, la Prima sezione civile di Cassazione, nell'ordinanza n. 1615 depositata il 22 gennaio 2025, afferma che l'indirizzo PEC registrato nell'INI-PEC, anche se attivato per un'attività professionale specifica, può essere utilizzato per notifiche relative ad atti estranei a tale attività; consequentur, la proiezione del decisum del giudice nomofilattico coinvolge l'altro quesito relativo al momento di perfezionamento della notificazione che...
I punti chiave
- La fattispecie concreta e la decisione impugnata
- Le differenti posizioni dei giudici di merito
- Sulla prima questione: notifica di atti estranei all'attività professionale
- Il passaggio obbligato prima della notifica: verificare se l'indirizzo Pec "professionale" sia stato mantenuto anche come domicilio digitale "privato"
- Domicilio digitale "non volontariamente eletto", la notifica è valida?
- Sulla seconda questione: attestazione dell'avvocato e onere della prova contraria
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di Fabio Fiorentin - Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Venezia