Penale

Peculato senza patteggiamento se non si restituisce il profitto

immagine non disponibile

di Patrizia Maciocchi

Il giudice non può concedere il patteggiamento se a questo non si accompagna la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. La Cassazione(sentenza 9990) accoglie il ricorso del Procuratore generale contro la decisione del Giudice per le indagini preliminari di applicare, in seguito al patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) la pena di un anno e tre mesi di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di peculato.

Secondo la pubblica accusa, il Gip aveva sbagliato a non verificare che venisse rispettato, per l’ammissibilità al patteggiamento, quanto richiesto dall’articolo 444 comma 1-ter del codice di procedura penale che subordina l’ammissibilità della richiesta al rito alternativo alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. La norma elenca, infatti, i reati per quali è necessaria la restituire il profitto e, tra questi, c’è il peculato.

Per la Cassazione il ricorso del Pm è fondato. Una volta verificato che il Gip ha pronunciato la sentenza di applicazione della pena su richiesta della parti senza fare alcun cenno alla restituzione, la Suprema corte chiarisce che il tema che si pone alla sua attenzione è quello di verificare la natura della norma violata (comma 1-ter dell’articolo 444).

L’esame si impone perché se si trattasse di una norma di diritto penale sostanziale, che prevede una sanzione analoga a quella della confisca del profitto del reato di peculato (articolo 322 ter del codice penale) non sarebbe applicabile al caso in esame. Il peculato è, infatti, stato commesso nel 2014 mentre l’articolo 1-ter è stato introdotto nell’ordinamento nel 2015 e dunque dopo la sua consumazione.

Per costante giurisprudenza la confisca (articolo 322 ter del codice penale) ha natura sanzionatoria con conseguente irretroattività in caso di fatti commessi prima dell’entrata in vigore della norma. Un principio che sarebbe estensibile, per evidente analogia, anche alla “sanzione” prevista dal comma 1 ter dell’articolo 444.Per la Cassazione però l’articolo 444, comma 1-ter non può essere considerato una sanzione. Lo esclude il chiaro riferimento a condotte riparatorie, adottate volontariamente anche al di fuori di qualsiasi intervento giudiziale prescrittivo e anche precedenti la richiesta di applicazione della pena.

La norma enuncia in realtà una condizione meramente processuale di ammissibilità al rito speciale e va considerata di natura esclusivamente procedimentale. Il comma 1-ter è dunque applicabile al caso in esame in cui la richiesta di applicazione di pena era stata fatta quando la norma era in pieno vigore. La Cassazione, in linea con il Pm, ricorda che scopo dell’adempimento è impedire vantaggi di natura economica derivanti dal reato.

Corte di cassazione – Sezione VI – Sentenza 28 febbraio 2017 n. 9990

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©