Penale

Peculato, truffa, frodi: dal 30 luglio pene più aspre per i reati contro la Ue

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di Guido Camera

Si applicheranno ai reati commessi da giovedì 30 luglio le sanzioni più severe contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea. È l’effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 75/2020, che ha dato attuazione alla direttiva europea 2017/1371 relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea (detta direttiva Pif, protezione interessi finanziari).

Il decreto 75 contiene interventi in materia penale e di responsabilità delle imprese che si muovono lungo diverse direttrici. Il testo raccoglie infatti modifiche al Codice penale, alle norme tributarie e introduce nuovi reati presupposto per la responsabilità amministrativa d’impresa, prevista dal decreto legislativo 231/2001: tra questi, l’abuso d’ufficio, che, contestualmente, è stato modificato dal decreto legge semplificazioni (76/2020) per circoscriverne l’applicazione.

Le modifiche al Codice penale

Il decreto legislativo integra gli articoli 316 e 316-ter del Codice penale e stabilisce pene più elevate per i delitti di peculato mediante profitto dell’errore altrui e indebita percezione di erogazioni pubbliche: il tetto massimo viene alzato a quattro anni se «il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100mila euro». Lo stesso aumento riguarda anche la condotta del privato nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater).

Il testo modifica inoltre l’articolo 640 del Codice penale disponendo che la truffa in danno dell’Unione europea sia equiparata a quella in danno dello Stato o di altri enti pubblici: in tutti questi casi, la reclusione può arrivare a 5 anni. Inoltre, le norme in materia di corruzione internazionale potranno riguardare anche persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell’Ue (articolo 322-bis).

Altri inasprimenti di pena riguardano il delitto di indebita percezione di erogazione di fondi europei per l’agricoltura: il tetto massimo viene alzato a 4 anni, se il danno o il profitto sono superiori a 100mila euro (articolo 2 della legge 898/1986). Infine, per i delitti di contrabbando si introduce la pena della reclusione da 3 a 5 anni se l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 100mila euro; la reclusione si ferma a un massimo di 3 anni se i diritti di confine sono inferiori a 100mila euro, ma superiori a 50mila (articolo 295 del Dpr 43/1973).

La responsabilità da «231»

Nel contempo, il decreto 75/2020 amplia anche il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche prevista dal decreto legislativo 231/2001. Intanto, l’abuso d’ufficio, a condizione che il fatto abbia offeso gli interessi finanziari dell’Unione europea, ma la sanzione irrogata a carico della persona giuridica potrà essere solo pecuniaria e non interdittiva.

Dal 30 luglio saranno fonte di responsabilità “corporate” anche i delitti di frode nelle pubbliche forniture, indebita percezione di fondi europei per l’agricoltura, contrabbando, nonché – alla condizione che il fatto abbia offeso un interesse finanziario dell’Unione europea – anche peculato “semplice” e “mediante profitto dell’errore altrui”. Per questi ultimi, come per l’abuso d’ufficio, le sanzioni sono di natura esclusivamente pecuniaria. Per tutti gli altri reati presupposto introdotti dal decreto 75/2020, le sanzioni a carico della persona giuridica possono essere anche quelle interdittive previste dall’articolo 9 lettere c), d) ed e) del decreto 231: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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