Il giudice può inserire nel patteggiamento che preveda l’applicazione di una pena sostitutiva il divieto di avvicinamento alla parte lesa e anche se tale misura non è stata oggetto dell’accordo tra le parti. Ciò discende dall’obbligatoria previsione di divieti e obblighi per il condannato con pena sostitutiva.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 33860/2024 - ha respinto il ricorso del condannato che riteneva illegittima la sentenza del Gup che, oltre a comminare la pena sostitutiva concordata, aveva aggiunto la prescrizione del divieto di avvicinarsi alla vittima non contemplata dall’accordo.
Riteneva il ricorso che tale prescrizione fosse solo facoltativa e che quindi vista l’immodificabilità dell’accordo raggiunto tra imputato e pubblico ministero il giudice avesse violato le regole del patteggiamento.
La Cassazione ha respinto il ricorso sottolineando che tale divieto di avvicinamento non è facoltativo bensì connesso alla natura del reato sanzionato con una pena sostitutiva, in base all’articolo 56 ter della legge 689/1981.
Il ricorrente aveva, in effetti, patteggiato la pena sostitutiva per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Appunto reati che per la loro natura impongono al giudice che applica una pena sostitutiva della detenzione breve di prevedere tale ulteriore divieto imposto a chi beneficia di una forma di espiazione della pena senza limitazioni drastiche della sua libertà personale.
Quindi anche nel caso del patteggiamento le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni, obbligatorie in via generale in caso di pene sostitutive, come dettate dal comma 1 dell’articolo 56 ter della legge 689/1981:
- il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente;
- l’obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare a ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena.
Ma - precisa la Cassazione - che in base alla natura del reato commesso il giudice applica anche il divieto di avvicinamento alla vittima, previsto dal comma 2 della stessa norma, che letteralmente recita: “Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

