Pene sostituive “patteggiate”, sì al divieto di avvicinamento anche se non è nell’accordo
Il divieto di avvicinare la parte lesa discende dalla sostituzione della detenzione breve e dalla natura del reato. Non si tratta di una facoltà del giudice preclusa dal patteggiamento
Il giudice può inserire nel patteggiamento che preveda l’applicazione di una pena sostitutiva il divieto di avvicinamento alla parte lesa e anche se tale misura non è stata oggetto dell’accordo tra le parti. Ciò discende dall’obbligatoria previsione di divieti e obblighi per il condannato con pena sostitutiva.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 33860/2024 - ha respinto il ricorso del condannato che riteneva illegittima la sentenza del Gup che, oltre a comminare la pena sostitutiva concordata, aveva aggiunto la prescrizione del divieto di avvicinarsi alla vittima non contemplata dall’accordo.
Riteneva il ricorso che tale prescrizione fosse solo facoltativa e che quindi vista l’immodificabilità dell’accordo raggiunto tra imputato e pubblico ministero il giudice avesse violato le regole del patteggiamento.
La Cassazione ha respinto il ricorso sottolineando che tale divieto di avvicinamento non è facoltativo bensì connesso alla natura del reato sanzionato con una pena sostitutiva, in base all’articolo 56 ter della legge 689/1981.
Il ricorrente aveva, in effetti, patteggiato la pena sostitutiva per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Appunto reati che per la loro natura impongono al giudice che applica una pena sostitutiva della detenzione breve di prevedere tale ulteriore divieto imposto a chi beneficia di una forma di espiazione della pena senza limitazioni drastiche della sua libertà personale.
Quindi anche nel caso del patteggiamento le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni, obbligatorie in via generale in caso di pene sostitutive, come dettate dal comma 1 dell’articolo 56 ter della legge 689/1981:
- il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente;
- l’obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare a ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena.
Ma - precisa la Cassazione - che in base alla natura del reato commesso il giudice applica anche il divieto di avvicinamento alla vittima, previsto dal comma 2 della stessa norma, che letteralmente recita: “Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.