Pene sostitutive, motivazione adeguata anche per il diniego
Con la riforma Cartabia le sanzioni sostitutive, già applicate, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati possono chiedere la conversione nella semilibertà sostitutiva
Il giudice di appello, investito della richiesta di conversione della pena detentiva breve in quella sostitutiva della libertà controllata, è tenuto a fornire congrua ed adeguata motivazione della sua scelta, anche dunque dell'eventuale diniego. Per queste ragioni la Corte di cassazione, sentenza n. 17037 depositata oggi, ha accolto con rinvio il ricorso di un uomo condannato ad un anno di reclusione per il reato di "porto senza giustificato motivo di un coltellino multiuso". Tuttavia, precisa la Prima sezione penale, la Corte territoriale nella valutazione dell'istanza di conversione della pena detentiva nella libertà controllata, dovrà tener conto che nelle more è intervenuta la riforma Cartabia.
Il Dlgs 10 ottobre 2022 n. 150, infatti, nel riformare la materia delle pene sostitutive, ha eliminato la libertà controllata ed ha inserito la nuova misura del lavoro di pubblica utilità. Secondo le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 95, "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto" (comma 1). Quanto alle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del decreto, esse "continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva" (comma 2).
Né, per sopperire alla carenza della motivazione, prosegue la Corte, può valorizzarsi "la parte motiva dedicata all'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto perché contiene considerazioni non sovrapponibili a quelle richieste in tema di applicazione delle pene sostitutive". In quest'ultimo ambito, infatti, si deve, infatti, tenere conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., quindi delle modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e della personalità del condannato, anche dell'esigenza di "rieducazione del condannato" e di quella di "assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati" (così come prescritto dall'articolo 58, comma 1, l. n. 689 del 1981).
La sentenza è stata dunque annullata "limitatamente alla conversione della pena detentiva nella libertà controllata" con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. È invece divenuta irrevocabile, ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen., l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente.