Penale

Pene sostitutive, nel regime transitorio della Riforma niente avviso del giudice

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di Paola Rossi

Nel giudizio di appello pendente al momento dell’entrata in vigore della riforma Cartabia l’imputato, per tramite del suo difensore, può domandare al giudice l’applicazione della pena sostitutiva. E, solo in tal caso, il giudice è tenuto espressamente e compiutamente a motivare sulla meritevolezza da parte del condannato di averne accesso o meno. Se entro l’udienza di discussione dell’appello il difensore non sollecita il giudice in tal senso non potrà poi impugnare la decisione lamentando la mancata applicazione della pena sostitutiva, compresa la mancata motivazione della decisione sul punto. Ma soprattutto - nel caso di vigenza della disciplina transitoria della riforma - non potrà il ricorrente in Cassazione sostenere l’illegittimità della condanna per il mancato avviso da parte del giudice sulla possibilità di “sostituire” la pena detentiva breve.

La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 10233/2024 - ha perciò respinto il ricorso che sosteneva l’errore del giudice che avrebbe mancato di dare l’invocato avviso. Infatti, a norma dell’articolo 95 del Dlgs 150/2022 attuativo della riforma viene dettata la disciplina transitoria che consente l’applicazione del beneficio alternativo al carcere anche nei processi pendenti in sede di appello. Ma in tale fase transitoria spetta alla parte attivare l’esame del giudice sulla sostituzione della pena e non vige la regola che sia il giudice tenuto a dare avviso alle parti.

Quindi in base all’articolo 95 del Dlgs 150/2022 è applicabile al procedimento pendente alla data del 30 dicembre 2022 il nuovo articolo 20 bis del Codice penale, ma il giudice di appello non è tenuto ad alcun dovere di rendere edotto l’imputato circa la facoltà di richiedere l’applicazione delle pene sostitutive né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, è tenuto a motivarne la mancata applicazione.

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