Penale

Per la Cassazione è sufficiente anche una trasgressione isolata per affermare la responsabilità amministrativa

Nota a Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale Sentenza del 26 ottobre 2020, n. 29584

di Fabrizio Ventimiglia e Laura Acutis


Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha affermato che è configurabile la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies co. 3, D.lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., ogniqualvolta l'autore del reato del presupposto, violando consapevolmente una regola cautelare, adotti una condotta anti doverosa che, pur non connotata del carattere della sistematicità, venga posta in essere allo scopo di rispondere a istanze funzionali e strategiche dell'ente.

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte di Appello di Messina riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale, nell'ambito di un procedimento penale per il reato di lesioni colpose, due società venivano ritenute responsabili dell'illecito di cui all'art. 25-septies co. 3, D.lgs. n. 231/2001.

Nella vicenda al vaglio dei Giudici di legittimità era accaduto che due operai di una ditta erano stati impiegati nella esecuzione di taluni lavori su incarico di altra Società presso un capannone industriale. I ridetti, dopo essere saliti sulla copertura del capannone, a seguito del cedimento di uno dei pannelli, erano precipitati nel solaio sottostante riportando le lesioni.

A seguito delle indagini era emerso che la ditta per la quale le persone offese erano impiegate fosse intervenuta nel cantiere in questione, al fine di velocizzare i lavori, senza alcun contratto con la committente. Dalle indagini era pure emerso come non fossero stati svolti corsi sulla sicurezza e che i lavoratori non fossero stati muniti di imbracature di ancoraggio o di cinture di sicurezza.

Una delle due società ricorreva per cassazione con un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente, assumendo il difetto del requisito dell'interesse o del vantaggio scaturito all'Ente dalla condotta oggetto di imputazione. Più nello specifico rilevava la ricorrente nel proprio gravame che ai fini del coinvolgimento dell'ente fosse necessario - soprattutto nell'ipotesi in cui il reato presupposto è ascritto alla persona fisica a titolo di colpa - che la condotta imputata all'autore del reato fosse espressione di una sistematica violazione di regole cautelari, consapevolmente assunta quale politica di impresa.

La Corte di Cassazione, respingendo la doglianza difensiva, ha dichiarato infondato il ricorso. Più nello specifico i Giudici di legittimità, con specifico riferimento alla posizione della società committente, condividevano le conclusioni della Corte di Appello di Messina nella parte in cui i Giudici affermavano la responsabilità della ricorrente sulla scorta del fatto che l'iniziativa estemporanea di impiegare nel progetto lavoratori di altra ditta non facente parte della commessa fosse correlata alla necessità di accelerare i tempi di realizzazione del progetto.

La Corte di Cassazione ha altresì l'occasione di affermare che il criterio della sistematicità della violazione non rilevi quale elemento tipico dell'illecito ascritto all'ente rivestendo più una funzione di filtro nell'assicurare che l'ente non risponda del reato in virtù del mero rapporto di immedesimazione organica.

La Corte ha, tuttavia, modo di precisare che sarebbe "eccentrico" – rispetto allo spirito stesso della legge – ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari potendo "l''interesse […] sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità".


a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Laura Acutis

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