Civile

Per i delegati nessun obbligo RW ante 2009

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

La normativa sul raddoppio dei termini per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di investimenti detenuti in Paesi black list (articolo 12, Dl 78/2009, pur avendo carattere procedimentale e trovando applicazione retroattiva alle annualità precedenti la sua entrata in vigore, è tuttavia irrilevante per i soggetti “delegati”, per i quali le istruzioni alla compilazione del quadro RW prevedono l’obbligo dichiarativo solo a partire dal 2009. Lo ha detto la Ctr Lombardia 3382/1/2017 (presidente Chindemi e relatore Missaglia).

Il contenzioso
A seguito di accertamento della Guardia di Finanza, instauratosi sul noto filone delle polizze Credit Suisse Life, l’agenzia delle Entrate notifica a un contribuente, famigliare dell’intestatario della polizza e titolare di procura a operare sulla stessa, alcuni atti di contestazione sanzioni per violazioni della normativa in materia di monitoraggio fiscale (articolo 5, Dl 167/1990), consistenti nell’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per le annualità dal 2004 al 2008.

Il contribuente impugna gli atti, lamentando - tra gli altri motivi - la tardività della pretesa sanzionatoria, dato che la normativa introdotta dal Dl 78/2009 sul raddoppio dei termini per l’accertamento delle violazioni fiscali a carico di contribuenti titolari di disponibilità finanziarie in Paesi black list costituisce una sanzione impropria, che può trovare applicazione unicamente in relazione alle violazioni commesse a partire dalla sua entrata in vigore (2009), in coerenza con l’articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) che vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza.

Il primo grado
I giudici di primo grado respingono tale motivazione, confermando la retroattività della norma in quanto procedimentale, ma danno ugualmente ragione al contribuente alla luce delle caratteristiche della procura, che a loro giudizio non consentirebbe una gestione del tutto autonoma della polizza e non autorizzerebbe all’effettuazione di alcun prelievo. L’Agenzia propone appello, che però viene rigettato.

L’appello
La Ctr, dopo aver ribadito che la normativa non ha carattere sostanziale ma procedimentale, con la conseguenza che può trovare applicazione anche a periodi di imposta antecedenti la sua entrata in vigore, conferma l’annullamento degli atti di contestazione, seppure in forza di una argomentazione diversa da quella dei giudici di primo grado: al di là dell’ampiezza della procura, gli obblighi di compilazione del quadro RW sono stati estesi ai soggetti “delegati” solo a decorrere dal periodo d’imposta 2009, in occasione della riforma del quadro RW, nata su impulso dello stesso Dl 78/2009.

Ciò emerge chiaramente dalle istruzioni per la compilazione del quadro, che solo dal 2009, adeguandosi alla nuova linea interpretativa indicata nella circolare 45/E/2010, include nel termine “detentore” di attività finanziarie non solo il soggetto titolare del correlato reddito ma anche il soggetto “delegato” al prelievo. Deve quindi escludersi la violazione di un obbligo di compilazione nel caso oggetto di giudizio, in quanto non attuale all’epoca dei fatti in contestazione.

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