Penale

Per i giudizi negativi su Facebook scriminante ampia del diritto di critica

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di Giovanbattista Tona

Diritto di critica ampio per chi pubblica post satirici sui social network. Lo ha deciso la Cassazione che, con la sentenza 3148 del 23 gennaio scorso, ha stabilito che non commette il reato di diffamazione l’utente che in un gruppo Facebook dedicato allo scambio di informazioni sui ristoranti pubblica un finto volantino di un esercizio esistente per evidenziare in maniera satirica l’inadeguata qualità dei servizi e i prezzi eccessivi. Nel caso esaminato, il diritto di critica è riconosciuto a una persona che non esercita un’attività professionale ma che intende partecipare a un dibattito social sui locali gastronomici della sua città.

In linea generale, la giurisprudenza ha affermato che la pubblicazione di un’offesa su Facebook può integrare la fattispecia della diffamazione aggravata, prevista dall’articolo 595, comma 3, del Codice penale, sotto il profilo dell’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità», diverso dalla stampa. Questo perché il messaggio pubblicato sui social network è potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cassazione, sentenza 2929/2019). I giudici hanno anche chiarito che per i post sui social, come accade per la stampa, per stabilire se viene commesso il reato di diffamazione, occorre bilanciare il diritto di critica con quello all’onore e alla reputazione; va applicato, tra l’altro, il requisito della continenza delle espressioni usate, alla luce del complessivo contesto dialettico in cui vengono usati toni aspri e della loro funzionalità rispetto ai fatti narrati e al concetto da esprimere. La giurisprudenza ha declinato questi concetti per i dibattiti televisivi o per discussioni in sede politica (Cassazione, sentenza 32027/2018) o per espressioni ritenute comunque gratuite e umilianti utilizzate da un blogger (Cassazione, sentenza 50187/2017).

Nella pronuncia 3148/2019, la Cassazione si è occupata di una pagina Facebook con un titolo ironicamente allusivo a una celebre guida sui ristoranti di qualità, dove gli utenti potevano segnalare i peggiori locali di una città siciliana e dintorni. Su questa pagina l’imputato aveva pubblicato un finto volantino di un ristorante della città, che pubblicizzava la vendita di pasta con l’indicazione di prezzi esorbitanti. Per questo, e per i commenti successivi in cui, tra l’altro, apostrofava il titolare del locale come «truffatore», l’uomo era stato condannato per diffamazione dai giudici di merito.

Per la Cassazione, in questo caso ricorre un’ipotesi di libero esercizio del diritto di critica, capace di dare giustificazione alla condotta apparentemente diffamatoria. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio che postula l’esistenza del fatto oggetto o spunto del discorso critico e una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere. Non possono quindi essere punite coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, se queste espressioni sono proporzionate e funzionali all’opinione o alla protesta legittima che si deve manifestare.

Infine, la Cassazione afferma che a carico di chi pubblica un post su un social non si possono porre oneri informativi analoghi a quelli gravanti su un giornalista professionista ma si deve tener conto della diversità tra le due figure per ruolo, funzione, formazione, capacità espressive, spazio divulgativo e relativo contesto.

Le indicazioni dei giudici

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