Professione e Mercato

Per l’avvocato la responsabilità scatta solo se il danno al cliente è effettivo

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di Fabio Zavatarelli



La responsabilità dell'avvocato può essere riconosciuta solo quando il cliente avrebbe potuto ottenere effettivi vantaggi, se il professionista avesse tenuto un comportamento più diligente. È il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza 297/2015.

Il caso
Una signora conveniva in giudizio il suo precedente legale, che l'aveva patrocinata in una procedura risarcitoria per danni subiti da incidente stradale, chiedendo di accertare la responsabilità professionale dello stesso per aver lasciato prescrivere il diritto al risarcimento: prescrizione sancita giudizialmente con sentenza del 1998 del Tribunale di Vicenza (giudice presso il quale veniva poi azionata l'azione di responsabilità).
In primo grado, il Tribunale di Vicenza accoglieva (sia pure in via parziale) la domanda della signora e condannava il professionista al risarcimento dei danni per responsabilità professionale e che venivano liquidati in complessivi 25.000 euro.
In secondo grado, la Corte d'appello di Venezia accoglieva parzialmente i motivi di impugnazione proposti dal professionista, riducendo l'importo della somma da risarcire in soli 6.000 euro.
Non contento della significativa (sia pur parziale) riforma a proprio favore della sentenza operata in sede di appello, il professionista ricorreva in Cassazione per chiedere la riforma totale a suo favore, ritenendo che la condanna (sia pure ridimensionata) fosse ingiusta laddove rilevava che comunque la probabilità di successo dell'azione sarebbe stata piuttosto scarsa; riteneva infatti che tale capo della sentenza evidenziasse vizi di motivazione in ordine alla prova della non diligenza professionale e del relativo nesso di causa sull'asserito danno subito dalla signora, sotto il profilo dell'onere della prova della stessa della certezza per cui qualora vi fosse stata la condotta diligente, da essa sarebbero scaturiti effetti più positivi e vantaggiosi per la cliente stessa. Infine lamentava che la Corte d'appello di
Venezia liquidando in sostanza alla signora un “danno da perdita di chances” sarebbe caduta nel vizio di ultrapetizione non essendo tale voce di danno stata richiesta e/o
lamentata da questa.
A sua volta la signora impugnava con contro-ricorso la stessa sentenza veneziana proprio relativamente allo stesso capo in cui si osservava che l'azione risarcitoria
avrebbe comunque avuto scarse probabilità di apportare vantaggi; più in particolare osservava come fossero state erroneamente valutate e disattese specifiche evidenze
probatorie da cui si rilevavano ragioni a proprio favore che avrebbero dovuto essere azionate e/o sollecitate dal professionista, cosa che non sarebbe stata fatta.
Da ciò faceva anche discendere un'erronea valutazione dei criteri di quantificazione del risarcimento, limitati alla semplice somma di 6.000 euro.

Il commento
La vicenda in oggetto, a dispetto della massima, in realtà non ha visto la Cassazione entrare direttamente nelle valutazioni (ad essa spettanti in quanto giudice di legittimità) relative alla correttezza o meno delle eccezioni svolte e sopra indicate, e ciò perchè essa ha ritenuto come tanto i motivi addotti dal ricorrente, quanto i motivi addotti dalla contro ricorrente avrebbero imposto valutazioni nel merito della vicenda che esulavano dai limiti cognitivi e decisionali della Corte di cassazione.
Pertanto, in sè la massima della presente sentenza non corrisponde ad un reale principio di diritto espresso in tema dalla motivazione depositata dalla Corte, ma non si può fare a meno di osservare come la formulazione (evidentemente impropria per il collegio giudicante) di tali doglianze abbia impedito di toccare temi sicuramente reali e concreti in simili vicende di responsabilità professionale.
E' opportuno perciò fare comunque qualche richiamo al principio di diritto massimato, sotto il profilo della sua natura di principio espresso dalla Corte d'appello di Venezia relativamente il quale è opportuno verificare come esso si rapporti rispetto ai princìpi vigenti nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità professionale e criteri di valutazione della diligenza, della responsabilità e identificazione/quantificazione del danno.
Orbene, la doglianza principale delle due parti -- relativa alla verifica e corretta prova della condotta, della sua eziologia causale rispetto alla produzione di un evento dannoso per la cliente, nonchè alla verifica e prova a mezzo giudizio controfattuale di vantaggi probabilmente conseguibili qualora la condotta fosse stata svolta con diligenza ed attenzione -- è stata oggetto di una significativa produzione giurisprudenziale.
Prima di tutto, si noti come - non essendo a nostra disposizione la sentenza della Corte d'appello, nè in tal senso nulla dicendo la sentenza della Corte di cassazione - non ci è dato
sapere se l'azione avanti il Tribunale di Vicenza per il risarcimento dei danni patiti e subiti a seguito dell'incidente stradale fosse stata proposta con la consapevolezza
ed informazione della signora del fatto che il diritto fosse già prescritto, e quindi non ci è dato sapere se la signora, pure consapevole, avesse dato l'avvallo a “provare”
una azione giudiziaria per vedere se si riusciva a superare l'eventuale eccezione di prescrizione, o se la prescrizione fosse discutibile in base all'interpretazione della
norma o in base a contrastanti orientamenti giurisprudenziali; nè tantomeno ci è dato sapere se l'eccezione fosse stata già formulata antecedentemente all'iniizo
dell'azione e che comunque il legale avesse deciso di agire sulla base di un input della signora che era stata informata.
La cosa è rilevante laddove si tenga presente come per la Cassazione specificamente da almeno un decennio statuisca come “Una volta rilevata l'avvenuta prescrizione del diritto vantato dal cliente, o la prospettabilità di una questione di prescrizione, rientra sempre nella diligenza dell'avvocato medio il dovere di informare il cliente; spetta a questi, infatti, e non
all'avvocato, decidere se adire ugualmente il giudice, sperando che la controparte non sollevi l'eccezione di prescrizione, quando l'avvenuta prescrizione del diritto vantato risulti evidente, ovvero sperando che la questione di prescrizione, se opinabile o sollevata dalla controparte, venga risolta in senso a lui favorevole “ (Cass. Civ. n. 14597/2004).
Per pura esperienza processuale, leggendo tra le righe della motivazione, sembrerebbe in realtà che l'azione sia stata proposta senza che la cliente fosse pienamente consapevole dell'avvenuta prescrizione del suo diritto: ciò si ricaverebbe indirettamente dal testimoniato comportamento del professionista (da parte dell'assicurazione professionale chiamata in manleva).
Il vero nucleo però del dibattito giurisprudenziale in tema è però quello dell'accertamento del nesso causale tra condotta inadempiente ed esito sfavorevole della lite con conseguente danno al cliente/consumatore e dei relativi criteri di ripartizione dell'onere della prova, partendo poi dalla considerazione per cui l'obbligazione cui è tenuto il legale a seguito di incarico professionale è nella maggioranza dei casi riconducibile alla figura dell’obbligazione di mezzi e non di risultato (nella casistica generalmente vengono solo ricondotti a quest'ultima species di obbligazione la redazione di contratti e pareri stragiudiziali) e cui ci si deve attenere seguendo la media diligenza ex art. 1176 c.c. (risultando perativo il più ristretto ambito ex art. 2236 c.c. solamente nelle ipotesi di imperizia per operazioni tecniche di speciale difficoltà).
Ad un orientamento molto rigido che si è protratto fino a un paio di decenni fa e per il quale l'impossibilità di prevedere l'esito del giudizio (non avendo i giudici la sfera di cristallo) comportava l'impossibilità di provare il nesso tra danno e negligenza del difensore sotto il profilo della certezza, attualmente la Cassazione ha dato spazio ad una visione molto meno rigida e tendente a vagliare tale nesso sotto il profilo del criterio probabilistico. Più specificamente, la Suprema Corte ritiene che un accertamento della responsabilità professionale del difensore/avvocato non deve comportare tanto un giudizio prognostico sul fondamento della pretesa non azionata e/o azionata erroneamente nè un giudizio sulla certezza di un esito vantaggioso per il cliente, quanto un giudizio sulla idoneità della condotta non azionata e/o azionata erroneamente a produrre con una certa probabilità effetti positivi qualora svolta e/o diligentemente eseguita (Cass. Civ. III n. 2638/2013;
Cass. Civ. II n. 12354/2009; Cass. Civ. III n. 9238/2007; Cass. Civ. II n. 6967/2006)
In tema di onere della prova, la giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata attorno al princpio per cui comunque spetta al cliente l'onere di provare, tanto la difettosa ed inadeguata prestazione professionale, quanto l'esistenza del danno e del relativo nesso causale tra quest'ultimo e la negligente condotta (Cass. Civ. n. 9238/2007 cit.).
Con riferimento poi a quest'ultima essa ritiene come tale prova debba essere data attraverso “idonei dati obiettivi” attorno ai quali si formerà il convincimento del giudice (Cass. Civ. n. 9238/2007 cit.; Cass. Civ. III n. 722/1999).
Ora, come sopra osservato, la formula attraverso le quali la Suprema Corte ha cassato i motivi di ricorso e la fumosità della vicenda e delle valutazioni giuridiche operate dai due giudici di merito, così come emerge dalla motivazione della sentenza, lascerebbero solamente pensare come la Corte d'appello di Venezia (il cui principio di diritto è solo indirettamente riflesso nel giudizio di legittimità qui esaminato) abbia fatto corretto e conforme uso dei principi giurisprudenziali oramai vigenti.
Testimonianza indiretta di ciò si ravviserebbe nel fatto che, da un lato, essa ha ridotto sensibilmente il quantum risarcitorio a carico del professionista difensore e che, dall'altro lato, ha respinto ogni censura in ordine:

- ai criteri di calcolo del quantum;

- alla valutazione prognostica dei vantaggi per la cliente/danenggiata;

- alla omessa o erronea valutazione di risultanze documentali/probatorie (eccezione specificamente sollevata proprio dalla cliente/danneggiata).
Facendo così, sembrerebbe proprio che per la Corte di seconde cure vi fosse stata una prova più che sufficiente e dettagliata di una violazione dell'obbligo di diligenza
professionale (l'aver lasciato prescrivere il diritto al risarcimento) che costituiva il fondamento di una pronuncia del Tribunale di Vicenza sfavorevole e logicamente foriera di
chiari svantaggi per la signora, che così non ha potuto esercitare il proprio diritto; contestualmente però sembrerebbe pure che non fossero stati offerti sufficienti elementi
probatori tali da poter far pensare ad una probabilità alta o certa di un esito positivo e/o pienamente soddisfacente per la signora in ordine alla pretesa azionata, o,
comunque, tali da giustificare un danno quantificabile nei termini del giudizio di primo grado.
Da qui la riduzione dell'importo risarcitorio, sia pure in conferma della sussistenza della negligenza professionale dell'avvocato, con motivazione che è risultata immune (almeno,
relativamente alle doglianze così come formulate ed articolate dal ricorrente e controricorrente) da censure di legittimità.

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