Comunitario e Internazionale

Per medici specializzandi diritto alla retribuzione solo dal 1°gennaio 1983

A distanza di 40 anni dall’entrata in vigore della direttiva europea 82/76/Cee che stabiliva l'obbligo di una «remunerazione adeguata» , la vicenda dei medici specializzandi è tutt’altro che chiusa.

di Alessandro Galimberti

A distanza di 40 anni dall’entrata in vigore della direttiva europea 82/76/Cee che stabiliva l'obbligo di una «remunerazione adeguata» , la vicenda dei medici specializzandi è tutt’altro che chiusa.

Ieri la Corte di giustizia dell’Ue, decidendo la sentenza nella causa C-590/20, ha riaffermato il diritto alla remunerazione dal 1° gennaio 1983 dei giovani di quella lontana epoca, chiusa nel 1991 con il tardivo recepimento della direttiva e, a determinate condizioni, anche il diritto al risarcimento del danno subito.

Ad attivare i giudici del Lussemburgo era stata la stessa Corte di cassazione con un rinvio pregiudiziale relativo alla causa (una delle centinaia) intentata da un gruppo di specializzandi alla presidenza del Consiglio, a Mef, Miur e Salute. Due i quesiti su cui la Suprema corte nazionale ha interpellato la Cgue: come regolare i rapporti di lavoro con gli specializzandi iniziati prima del 29 gennaio 1982 - data di entrata in vigore della direttiva - e proseguiti successivamente, e come interpretare il diritto al risarcimento degli specializzandi non remunerati fino al 1991 (quando l’Italia, con ritardo di otto anni, finalmente traspose la direttiva 76, che per inciso andava recepita entro il 31 dicembre 1982).

Sul primo punto la risposta della Corte di giustizia è chiarissima: il diritto alla «adeguata remunerazione» di quei giovani professionisti decorre dal 1° gennaio del 1983, in sostanza dal primo giorno di mora dell’amministrazione italiana nel recepimento della direttiva 82/76/Cee. Ciò significa che i mesi di specializzazione precedenti al 1° gennaio 1983 per gli specializzandi che continuarono il periodo di formazione dopo quella data, non generano un diritto alla «adeguata remunerazione», quantomeno nascente da quella direttiva. Quindi, secondo la Corte del Lussemburgo, ogni formazione medica specializzata, sia a tempo pieno che a tempo parziale, iniziata prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76 (29 gennaio 1982) e proseguita dopo la scadenza del termine per la sua trasposizione (31 dicembre 1982), deve essere oggetto di remunerazione appropriata per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 sino al termine della formazione, a condizione che si tratti di una specialità medica comune a tutti gli Stati membri, o ad almeno due di loro.

Quanto al risarcimento del danno, la Cgue formula una regola di giudizio, come spesso accade, più teorica e meno prescrittiva. Gli Stati, dice la sentenza C-590/20, sono obbligati a risarcire i danni causati ai cittadini per la mancata o tardiva trasposizione del diritto dell’Unione, quando si verificano contemporaneamente tre condizioni: la regola violata conferisce ai singoli un diritto dal contenuto identificato; la violazione è sufficientemente caratterizzata; esiste un nesso causale diretto tra la violazione e il danno.

A proposito di riparazione, va ricordata la Cassazione 42110/21, secondo cui la somma prevista dalla legge 370/1999 a titolo di risarcimento ha natura di debito di valuta (articolo 1227 del Codice civile), quindi non può essere oggetto di rivalutazione. Il risarcimento dei danni degli specializzandi in epoca anteriore al 1991, «è un peculiare diritto (para) risarcitorio, la cui quantificazione equitativa - da compiersi sulla base delle indicazioni contenute nella legge 370/1999 - comporta esclusivamente la decorrenza gli interessi e non anche la necessità della rivalutazione monetaria»; la quantificazione del danno ex lege 370/1999 (6.713, 94 euro per anno accademico) è sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi; il diritto al risarcimento si è prescritto il 27 ottobre 2009, dieci anni dopo l’entrata in vigore della legge di recepimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©