Per la multa notificata via posta e non consegnata fa fede la raccomandata
Ove sia mancata la contestazione immediata della violazione del codice della strada e in occasione della notificazione degli estremi della violazione stessa a mezzo del servizio postale, sia stato infruttuoso il primo accesso - per essere il destinatario momentaneamente irreperibile - per l'accertamento della avvenuta notifica del relativo verbale è indispensabile dare la prova dell'invio della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito, a seguito dell'infruttuoso primo accesso, e, quindi, depositare in giudizio la ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione di avvenuto deposito .
Lo ha stabilito la sezione VI-2 della Cassazione con la sentenza n. 15154 del 2016.
Notificazioni a mezzo posta - In generale, per l'affermazione che in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna, Cassazione, sentenza 11 marzo 2015, n. 4891.
Nel senso che ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'articolo 140 del Cpc; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione, tra le tantissime, Cassazione, sentenza 28 novembre 2014, n. 25285, nonché ordinanza 8 novembre 2012, n. 19387.
La presunzione di conoscenza di un atto - Sempre nello stesso senso della pronunzia in rassegna, e, in particolare, per l'affermazione che la presunzione di conoscenza di un atto - non del processo - del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio, Cassazione, sentenza 21 giugno 2016, n. 12822.
Analogamente, per il rilievo che in tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall'articolo 140 Cpc, ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex articolo 140 Cpc, può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica, Cassazione, sentenza 10 dicembre 2014,n. 25985.
Altri riferimenti - Per altri riferimenti si vedano:
- nel senso che in tema di contenzioso tributario, non costituisce motivo di inammissibilità, ex artt. 53 e 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell'appello notificato a mezzo posta il fatto che, all'atto della costituzione, l'appellante depositi l'avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione, atteso che anche l'avviso di ricevimento riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente, Cassazione, sentenza 18 marzo 2015, n. 5376;
- per l'affermazione che l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non richiede l'inoltro con avviso di ricevimento della dichiarazione dei redditi, ma la semplice spedizione mediante raccomandata, ricollegandone l'avvenuta presentazione alla ricevuta postale di spedizione e non alla ricezione del relativo plico. Ne consegue che, stante la presunzione di normale recapito a cura del servizio postale universale, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, attraverso opportune ricerche anche postali, che il mancato recapito è dovuto a cause imputabili al mittente, non essendo sufficiente il mero dato dell'assenza della dichiarazione nella banca dati dell'anagrafe tributaria, Cassazione, sentenza 21 gennaio 2015 n. 991.
Diversamente, in precedenza, nel senso che con riferimento agli atti stragiudiziali inviati per raccomandata con avviso di ricevimento, l'atto si presume giunto a conoscenza dell'intimato allorché risulti (anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall'attestazione dell'ufficio postale circa la spedizione del plico) pervenuto all'indirizzo del destinatario e questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa, senza che sia necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, Cassazione, sentenze 11 gennaio 2000, n. 187; 29 luglio 1994, n. 7130 e 23 agosto 1990, n. 8621.
Le norme sul servizio postale ordinario - Per il rilievo che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del dPR n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, Cassazione, ordinanza 13 giugno 2016 n. 12083, che, in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 Cpc, l'invio di una seconda raccomandata.
Corte di cassazione - Sezione VI-2 civile - Sentenza 22 luglio 2016 n. 15154