Per le Onlus la chance di passare all’impresa sociale con più attività
Enti non profit al test della nuova impresa sociale. Il decreto legislativo 112/17 ha riscritto interamente la disciplina dell’istituto, aprendo nuove opportunità per quegli enti che vogliono perseguire fini di utilità sociale pur senza abbandonare i modelli organizzativi tipici dell’impresa.
Coniugare motivazioni solidaristiche e attività economica è stata la ragione di fondo che ha portato, nel 2006, alla creazione di questo nuovo modello di ente non profit, che tuttavia ha avuto scarso successo a causa dei molti vincoli alla distribuzione di utili non accompagnati da un regime fiscale dedicato.
Gli incentivi fiscali
Con la riforma viene prevista per la prima volta una disciplina tributaria dell’impresa sociale e numerosi incentivi per gli investitori (si veda l’altro articolo in pagina), per cui si prospettano importanti cambiamenti sia per gli enti già dotati della qualifica sia per quelli che stanno valutando la veste più adatta per entrare nel Terzo settore.
A tal fine, un passaggio fondamentale è l’adeguamento dello statuto alle nuove norme, con tempi e modalità diverse a seconda degli enti.
Ad esempio le imprese sociali costituite in base al Dlgs 155/06 entro il 20 gennaio 2019 avrebbero potuto effettuare le modifiche statutarie con le maggioranze semplificate previste per l’assemblea ordinaria in caso di “mero adeguamento” (modifiche volte ad allinearsi a disposizioni inderogabili o a derogare le disposizioni derogabili).
Superato il termine si potrà ancora allineare gli statuti utilizzando le normali maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
La trasfomazione da Onlus
Invece, per un’Onlus che intendesse trasformarsi in impresa sociale ci sarà tempo fino all’entrata in vigore delle nuove misure fiscali previste dal Codice del Terzo settore (a far tempo dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea).
Scegliendo la forma dell’impresa sociale le Onlus potranno, peraltro, mantenere il proprio patrimonio senza alcun effetto devolutivo.
Diversi i profili da valutare in sede di adeguamento statutario, primo tra tutti quello riguardante i settori di attività e le clausole sull’assenza dello scopo di lucro.
I nuovi settori ammessi
L’articolo 2 del Dlgs 112/17 prevede un catalogo di attività di interesse generale più ampio rispetto al passato, introducendo settori come il microcredito, le attività turistiche e ricreative o l’housing sociale.
Inoltre, viene ampliata la platea di soggetti svantaggiati che, se impiegati come lavoratori, rendono “sociale” l’impresa a prescindere dalla tipologia di attività svolta (includendo anche persone diverse dai soggetti disabili contemplati dal vecchio Dlgs 155/06).
Le imprese sociali che vorranno esercitare queste nuove attività, quindi, dovranno rivedere l’oggetto sociale, richiamando la lettera dell’articolo 2 relativa al settore prescelto e dettagliando il contenuto dell’attività svolta.
La versione non lucrativa
Discorso simile per la non lucratività. Il Dlgs 112/2017 amplia le ipotesi di distribuzione indiretta di utili previste dalla normativa precedente e introduce per la prima volta la possibilità, per gli enti costituiti in forma societaria, di distribuire in minima parte gli utili ai soci.
Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, sarà opportuna una correzione statutaria per allinearsi alla nuova normativa.
L’organo di controllo
Tema particolarmente delicato è quello dell’organo di controllo. Quest’ultimo con la riforma diventa obbligatorio per tutte le imprese sociali (a prescindere dalle dimensioni) ed è dotato di compiti ulteriori, come la vigilanza sull’applicazione del Dlgs 231/2001, il monitoraggio sulle finalità sociali dell’impresa o ancora la conformità del bilancio sociale alle apposite linee guida.
Elementi che richiedono un adeguamento statutario particolarmente urgente per gli enti che prima erano sprovvisti di sindaci.
Sotto il profilo contabile, viene confermato l’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale, il quale andrà pubblicato anche sul sito dell’ente, mentre il bilancio di esercizio seguirà le forme del Codice civile (ordinaria, abbreviata o delle micro-imprese) a seconda delle dimensioni dell’ente (prima invece si faceva generico riferimento ad un documento in grado di rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa).