PER I RAMI CHE «INVADONO» IL VICINO VA DIFFIDATO
Va premesso che, dalla ricostruzione del lettore, pare che la piantagione sia stata posta dal vicino, proprietario della villetta, a una distanza inferiore da quanto previsto dalla legge, ovvero a meno di 50 centimetri dal confine per viti o arbusti di altezza inferiore a due metri e mezzo: in tal caso, il disposto dell’articolo 894 del Codice civile prevede il diritto del confinante a ottenere l’estirpazione dell’intera pianta.L’articolo 896 del Codice civile prevede comunque che, anche in caso di piantagioni nel rispetto delle distanze di legge, il confinante possa in qualunque tempo costringere il proprietario a tagliare i rami e possa inoltre provvedervi egli stesso senza accedere al fondo del vicino.Escludendo che sia lecito gettare le sterpaglie ottenute dopo la potatura nel fondo del proprietario delle piante, per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute è percorribile la strada giudiziale, preceduta da una diffida scritta, inviata all’interessato, di provvedere alla recisione delle estremità confinanti entro un congruo termine, decorso il quale si provvederà autonomamente, con conseguente addebito degli oneri sostenuti.