Per lo smarrimento dei bagagli scatta il danno da «vacanza rovinata»
Risarcimento ampio per lo smarrimento dei bagagli da parte del vettore aereo durante un viaggio intercontinentale. Si va, infatti, consolidando un indirizzo di merito per cui alla voce di danno «patrimoniale» si debba aggiungere quello «non patrimoniale» da «vacanza rovinata». E secondo il giudice di Pace di Palermo, sentenza 7 ottobre 2014, che ha condannato una compagnia area portoghese, la prova del nocumento morale può essere raggiunta anche «in via presuntiva» attinendo ad un diritto fondamentale.
Il caso - Una coppia partita da Palermo per arrivare, dopo vari scali, a Miami, giunta sul posto, si era accorta dello smarrimento dei bagagli regolarmente imbarcati, ed aveva presentato immediatamente reclamo. A questo punto i ricorrenti erano stati costretti ad acquistare i beni e gli indumenti necessari a proseguire, come programmato, il viaggio su di una nave da crociera per festeggiare il capodanno, per un totale di 1.045 euro.
Danno patrimoniale - Per il Gdp di Palermo una volta accertato l'evento (ossia, lo smarrimento dei bagagli) ed in assenza di prove esimenti da parte della compagnia andava dichiarata «l'esclusiva responsabilità del vettore». La Convenzione di Montreal del 1999, all'articolo 19, infatti, prevede che «il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci». Mentre la norma interna che regola la materia è l'articolo 942 del codice della navigazione in cui si dispone che «il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto…a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno». Stabilendo dunque una sorta di «presunzione di responsabilità» a carico del vettore. Così, ritenuta «sufficientemente provata» la voce di danno patrimoniale, il giudice ha ritenuto riconoscere agli attori l'ulteriore somma di 1.200,00 euro cadauno, ai sensi dall'articolo 22, comma 2, della Convenzione di Montreal sui massimali liquidabili.
Danno non patrimoniale - Quanto, infine, al danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, la sentenza si rifà (e cita «per tutti» il precedente del GdP Bari, sent. 27 dicembre 2011) «ad un ampio e generalizzato indirizzo» secondo cui va riconosciuto il danno esistenziale c.d. da vacanza rovinata, derivante dall'aver «patito stress, disagio e sofferenza transeunti per il comprensibile stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza, una cui parte significativa è stata dispersa nella ricerca del bagaglio e nell'acquisto degli indumenti sostitutivi e che tale pregiudizio configuri un vero e proprio danno morale, risarcibile soltanto in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l'ipotesi della lesione di interessi costituzionalmente garantiti». Tra i quali rientra «l'esplicazione della propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici, le quali certamente comprendono anche lo svago, lo sport, gli hobby e il tempo libero in generale […] la cui prova può essere raggiunta anche in via presuntiva».
Giudice di pace di Palermo - Sentenza 7 ottobre 2014