Percorso a cascata in tre step per identificare il titolare effettivo
Per le società e gli enti spesso non è facile individuare il titolare effettivo soprattutto in presenza di gruppi complessi all’interno dei quali non è immediato ricostruire la catena partecipativa e nemmeno individuare con chiarezza i soggetti titolari dei poteri di amministrazione e di direzione della società.
Le ultime novità in materia di titolare effettivo previste dal testo di modifica del Dlgs 231/2007 e finalizzate al recepimento della V direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 2018/843), prevedono che gli amministratori delle società ed enti debbano richiedere direttamente al titolare effettivo le informazioni adeguate ed aggiornate in merito alla titolarità effettiva della società (la bozza di modifica è consultabile sul sito del ministero dell’Economia).
In sostanza, la nuova versione dell’articolo 22 del decreto, vincola gli amministratori alla richiesta della titolarità effettiva direttamente al soggetto individuato, con la conseguenza che le informazioni reperite attraverso le scritture contabili, i bilanci, il libro soci o le comunicazioni relative all’assetto proprietario avranno l’unico scopo di supportare le dichiarazioni fornite dallo stesso titolare effettivo.
Per tali ragioni, è opportuno ripercorrere il percorso individuato dalla normativa per l’identificazione del titolare effettivo ed altresì porre in evidenza i recenti chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndec) attraverso le “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del Dlgs 231/2007” che possono senz’altro fornire spunti utili nei casi di gruppi societari complessi e/o costituiti mediante regole di governance particolari.
Come procedere
Il Cndec al paragrafo 3.2.1. precisa che le modalità con cui si deve provvedere all’individuazione del titolare effettivo, risultano «scalari» e non alternative nel senso che si dovrà iniziare utilizzando i criteri previsti dal comma 2 dell’articolo 20 (proprietà o titolarità diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 25% delle partecipazioni in capo ad una o più persone fisiche), per poi passare a quelli del comma 3 (controllo o influenza dominante dei voti in assemblea) e, se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dianzi evidenziate, si dovrà procedere con le regole del comma 4 (persona fisica o persone fisiche titolari dei poteri di amministrazione o direzione della società).
Il contributo del Cndcec non è limitato al commento della normative ma fornisce chiarimenti ed esempi pratici che vanno ad aggiungersi a quelli già a suo tempo dati dall’Abi nel Position paper del 20 dicembre 2016.
Tra le indicazioni fornite meritano di essere segnalati i chiarimenti in materia di società di persone. Per queste ultime, infatti, non è mai stato definito un criterio per l’individuazione della titolarità effettiva. Il Cndcec ha quindi ritenuto opportuno utilizzare lo stesso criterio delle società di capitali e pertanto procedere ad individuare il titolare effettivo a scalare partendo dalle percentuali di conferimento al capitale per poi passare, in caso di esito negativo di queste ultime, ai soggetti che hanno l’amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società.
Gli esempi
Per quanto riguarda, invece, l’individuazione del titolare effettivo attraverso il primo step (partecipazioni superiori al 25%) il Cndcec ha formulato i seguenti esempi:
- società di capitali con più soggetti che detengono oltre il 25% del capitale. In questi casi, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta;
- quote o azioni date in usufrutto . Se le azioni o quote sono detenute in usufrutto in percentuale maggiore al 25%, i titolari effettivi sono coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni non concesse in usufrutto per ammontari superiori al 25%. Se, invece, le quote o azioni sono detenute da una persona fisica per ammontare superiore al 25% e concesse in usufrutto, sia l’usufruttuario sia il nudo proprietario sono titolari effettivi;
- società detenuta mediante fiduciaria . Società di capitali partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica. Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società. In questa situazione la fiduciaria deve rivelare al soggetto obbligato (amministratore) i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.