Rassegne di Giurisprudenza

Perdita del bagaglio: i vettori aerei ne rispondono solidalmente dal luogo di partenza a quello di destinazione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Contratto di trasporto aereo - Bagaglio smarrito - Trasporto eseguito da più vettori con un unico contratto - Responsabilità solidale del vettore dal luogo di origine a quello di partenza.
Nei trasporti assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto del contratto dal luogo d'origine a quello di partenza. Il vettore chiamato a rispondere per un fatto non proprio può agire in regresso verso gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Poiché non è stato dimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell'altro vettore, entrambi sono considerati responsabili solidalmente nei confronti dell'appellante.
•Corte di cassazione,sezione VI 1 civile, ordinanza 9 febbraio 2021 n. 3165

Trasporti - Marittimi e aerei - Trasporto aereo - Di cose - Responsabilità del vettore - In genere - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo - Danno da ritardo nella consegna del bagaglio - Limitazioni della responsabilità - Portata - Danno non patrimoniale - Inclusione - Disciplina applicabile.
Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 14 luglio 2015 n. 14667

Responsabilità civile - Risarcimento (in genere) - Danno non patrimoniale - Art. 2059 c.c. - Ipotesi di reato - Lesione di un diritto inviolabile della persona - Sussistenza - Art. 2043 c.c. - Illecito aquiliano - Interessi meritevoli di tutela.
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'articolo 2059 c.c., (ove, come nella specie, non venga in rilievo un'ipotesi di reato, ne', in particolare, una specifica fattispecie risarcitoria tipizzata ex lege), è necessaria la sussistenza di una lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati, il quale, a sua volta, si innesta sul paradigma strutturale dell'illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi, in base all'articolo 2043 c.c., (e alle altre norme che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue "di una lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati, il quale, a sua volta, si innesta sul paradigma strutturale dell'illecito aquiliano, i cui elementi costitutivi, in base all'articolo 2043 c.c., (e alle altre norme che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva) ", consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 14 luglio 2015 n. 14667

Trasporto aereo - Perdita bagaglio - Indennizzo - Limite.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, conferma la legittimità dell'attuale limite per l'indennizzo del passeggero in caso di smarrimento o distruzione del bagaglio da parte delle compagnie aeree. Conformemente al diritto dell'Unione, la responsabilità di un vettore aereo comunitario nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli è disciplinata dalla convenzione di Montreal. L'atto prevede che la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio sia limitata a 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero (pari a circa 1134,71 euro). La somma può "lievitare" - spiegano i giudici di Lussemburgo - nel caso di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento in cui le valige vengono affidate al vettore, dietro pagamento di un eventuale importo supplementare. In questo caso, il vettore è tenuto, in linea di principio, al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata.
•Corte di Giustizia dell'Unione europea, sezione III, sentenza 6 maggio 2010 n. 63

Trasporti - Trasporto aereo - Perdita del bagaglio - Responsabilità del vettore - Indennizzo - Nozione di danno - Qualificazione in base alla convenzione di Montreal - Massimale - Inclusione del danno morale e materiale nella nozione di danno - Equilibrio tra i diversi interessi.
Il vettore di una compagnia aerea è responsabile dei danni subiti dal passeggero a causa della perdita del bagaglio. Nel quantificare il danno da corrispondere, la Convenzione di Montreal ha fissato un massimale di mille euro di diritti speciali di prelievo, nel quale sono inclusi sia i danni morali che quelli patrimoniali, proprio per garantire un equilibrio tra i diversi interessi in gioco.
•Corte di Giustizia dell'Unione europea, sezione III, sentenza 6 maggio 2010 n. 63