Comunitario e Internazionale

Perdita della cittadinanza di uno Stato Ue per mancanza di collegamento solo se non scatta apolidia

L'assenza di collegamento col territorio nazionale dei nati all'estero giustifica la decisione se proporzionata e la persona è informata

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di Paola Rossi

L'assenza di collegamento col territorio nazionale dei cittadini nati all'estero può giustificare la perdita della cittadinanza dello Stato membro, se ciò non determina per il singolo il venir meno tout court dello status di cittadino dell'Unione europea. Lo afferma la corte Ue con la sentenza sulla causa C-689/21, con cui ha valutato la legittimità della legge danese sulla materia.

Mantenimento della cittadinanza
La Cgue precisa che la Danimarca può subordinare il mantenimento della cittadinanza danese all'esistenza di un collegamento effettivo con il Paese. Però se la persona interessata non possiede la cittadinanza di un altro Stato membro con conseguente perdita dello status di cittadino dell'Unione europea va garantita la possibilità di far esaminare la proporzionalità di tale perdita.
Quindi, in linea di principio, la Danimarca può prevedere che i suoi cittadini nati all'estero e che non abbiano mai vissuto nel suo territorio perdano la cittadinanza danese all'età di 22 anni, ma il diritto dell'Unione osta alla perdita definitiva della cittadinanza danese e quindi della cittadinanza europea senza che la persona interessata ne sia stata avvisata o informata, e senza che abbia avuto la possibilità di chiedere un esame individuale delle conseguenze di tale perdita.

Il regime danese e il rischio di apolidia
Secondo il diritto danese, una persona nata all'estero, che non abbia mai risieduto in Danimarca e che non vi abbia nemmeno soggiornato in condizioni indicanti un legame di coesione sufficiente con tale Paese, perde la propria cittadinanza danese all'età di 22 anni, salvo divenga apolide. La persona interessata può chiedere il mantenimento della cittadinanza, ma solo tra il suo 21º e il suo 22º compleanno. In mancanza, essa può chiedere solo la naturalizzazione, a condizioni tuttavia più attenuate per gli ex cittadini danesi.

La decisione della Cgue
La Corte Ue ricorda che la definizione delle condizioni per l'acquisto e la perdita della cittadinanza rientra nella competenza di ciascuno Stato membro. Tuttavia, quando la perdita della cittadinanza comporta, come nel caso di specie, anche la perdita dello status di cittadino dell'Unione, il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di proporzionalità devono essere rispettati.

La Corte risponde alla questione sollevata dichiarando che il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro secondo la quale i suoi cittadini, nati al di fuori del suo territorio, che non vi abbiano mai risieduto e che non vi abbiano soggiornato in condizioni che dimostrino un collegamento effettivo con tale Stato membro, perdono ipso iure la cittadinanza di tale Stato membro all'età di 22 anni, il che comporta, per le persone che non sono anche cittadini di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell'Unione e dei diritti connessi.
Una normativa siffatta è compatibile con il diritto Ue se soddisfa le seguenti condizioni:
1) Le persone interessate devono avere la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento o di riacquisto retroattivo della cittadinanza. Le autorità competentidevono quindi esaminare la proporzionalità delle conseguenze della perdita di tale cittadinanza e dellostatus di cittadino dell'Unione sotto il profilo del diritto dell'Unione e, se del caso, concedere ilmantenimento o il riacquisto retroattivo della cittadinanza.
2) Il termine per la presentazione di una siffatta domanda deve protrarsi, per un periodo ragionevole,oltre la data in cui la persona interessata compie l'età di cui trattasi. Esso può iniziare a decorrere solo a condizione che le autorità abbiano debitamente informato detta persona della perdita dellasua cittadinanza o dell'imminenza di tale perdita, nonché del suo diritto di domandare, entro dettotermine, il mantenimento o il riacquisto retroattivo di tale cittadinanza. In mancanza, le autorità devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, incidentalmente, inoccasione di una richiesta, da parte della persona interessata, di un documento di viaggio o diqualsiasi altro documento che ne attesti la cittadinanza.

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