Civile

Pignoramenti: il reclamo per l'errore nel rito esecutivo non va in Cassazione

immagine non disponibile

di Patrizia Maciocchi

Il debitore non può impugnare in Cassazione l’ordinanza con la quale il collegio del tribunale decide sul reclamo contro eventuali errori fatti anche dal professionista delegato a vendere i beni pignorati . La Cassazione, con la sentenza 12238, fa chiarezza sul processo esecutivo disegnato dal Dl 83/2015. E bolla come inammissibile il ricorso del fideiussore che proponeva le sue lamentele in merito agli errori commessi nel corso delle vendita immobiliare. Il procuratore della debitrice si era opposto all’aggiudicazione ad un prezzo inferiore alla base d’asta. Il professionista delegato aveva sospeso la vendita senza provvedere all’aggiudicazione provvisoria, e rimesso la palla al giudice dell’esecuzione. Proprio a quest’ultimo la ricorrente si era rivolta per contestare il verbale di asta. Oltre al prezzo troppo basso, ancora un passo falso era stato commesso nel mettere a punto un pubblicità fuorviante per molti acquirenti: il numero diverso dei lotti rispetto alla perizia, aveva sviato altri aspiranti compratori. Il giudice dell’esecuzione aveva respinto il ricorso e il passaggio successivo, ancora senza successo, era stato il reclamo al Tribunale collegiale. Per il tribunale al procedimento esaminato era applicabile l’articolo 571 del Codice di rito civile che, come modificato dal Dl 83/2015 , consente di derogare al tetto della base d’asta. Né la pubblicità “sbagliata” aveva distolto gli acquirenti. Per il collegio non c’erano ragioni, eccezionali, che giustificassero la sospensione della vendita da parte del giudice dell’esecuzione. Da qui il ricorso in Cassazione. Secondo la debitrice il Tribunale, davanti ad un’offerta più bassa del prezzo di vendita, doveva sentire i creditori, prendere in considerazione la possibilità di ottenere un maggior prezzo, anche in virtù di un’offerta presentata successivamente, e non rigettare i ricorsi senza dire nulla sulla sospensione disposta dal professionista.

Ma il ricorso è inammissibile perché contro quel provvedimento non si può andare in Cassazione. La via dei giudici di legittimità è infatti preclusa per «l’ordinanza pronunciata dal Tribunale, in composizione collegiale, sul reclamo proposto avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione provvede sulle “difficoltà” insorte nel corso delle operazioni di vendita delegate a un notaio, un avvocato o un commercialista ai sensi dell’articolo 591-bis del Cpc».

La Suprema corte indica i passi da fare per contestare errori e anomalie nell’ambito del processo esecutivo. Il primo chiarimento riguarda la possibilità di reclamare tutti gli atti del professionista delegato davanti al giudice dell’esecuzione. Ancora una precisazione riguarda gli atti con i quali il giudice dell’esecuzione dà istruzioni al professionista o decide sul reclamo: il loro contenuto è semplicemente ordinatorio e non vincola il giudice dell’esecuzione nei passi successivi della procedura. Né il provvedimento del collegio sul reclamo contro le decisioni del giudice dell’esecuzione è decisorio o può passare in giudicato. Per le eventuali nullità che si sono verificate nel corso delle operazioni delegate al professionista, e non rilevate nel reclamo, si può fare opposizione (articolo 617 del Codice di rito civile) impugnando il primo provvedimento successivo, adottato dal giudice dell’esecuzione.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 9 maggio 2019 n.12238

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©