Per la sentenza n. 208 del 2024 della Corte costituzionale, il condannato che, in esito a un giudizio abbreviato, non abbia proposto impugnazione avverso la pronuncia di condanna, deve poter essere ammesso alla sospensione condizionale e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando per effetto della nuova diminuzione di un sesto prevista dalla "riforma Cartabia" la pena inflittagli non superi i due anni di reclusione.
Per la sentenza n. 208 del 2024 della Corte costituzionale, il condannato che, in esito a un giudizio abbreviato, non abbia proposto impugnazione avverso la pronuncia di condanna, deve poter essere ammesso alla sospensione condizionale e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando per effetto della nuova diminuzione di un sesto prevista dalla "riforma Cartabia" la pena inflittagli non superi i due anni di reclusione.
L'impossibilità per il giudice a quo di percorrere la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata
Il caso portato dinanzi alla Consulta, vede...
Argomenti
I punti chiave
- L'impossibilità per il giudice a quo di percorrere la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata
- La risposta dei giudici delle leggi: la peculiarità dell'ulteriore riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione
- Il rilevato contrasto della Consulta con gli evocati parametri costituzionali
- Individuazione del rimedio al vulnus riscontrato
- Il superamento del limite di intervento in executivis in caso di valutazione "implicita" del giudice di cognizione
Femminicidio, norma manifesto sull'intangibilità fisica e morale
di Alberto Cisterna, Magistrato presso la Corte di cassazione
