Per la sentenza n. 208 del 2024 della Corte costituzionale, il condannato che, in esito a un giudizio abbreviato, non abbia proposto impugnazione avverso la pronuncia di condanna, deve poter essere ammesso alla sospensione condizionale e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando per effetto della nuova diminuzione di un sesto prevista dalla "riforma Cartabia" la pena inflittagli non superi i due anni di reclusione.

Corte costituzionale - Sentenza 25 novembre-19 dicembre 2024 n. 208 - Stralcio

LA MASSIMA

Processo penale - Giudizio abbreviato - Acquiescenza alla sentenza di condanna - Riduzione di un sesto della pena da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Esclusione - Illegittimità costituzionale parziale (Costituzione, articoli 3, 27, 111, 117; Cedu, articolo 6; Codice di procedura penale, articoli 442, 676)

«È costituzionalmente illegittimo l'articolo 442, comma 2-bis, Cpp – e conseguentemente l'articolo 676, comma 3-bis, Cpp – nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici».

Per la sentenza n. 208 del 2024 della Corte costituzionale, il condannato che, in esito a un giudizio abbreviato, non abbia proposto impugnazione avverso la pronuncia di condanna, deve poter essere ammesso alla sospensione condizionale e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando per effetto della nuova diminuzione di un sesto prevista dalla "riforma Cartabia" la pena inflittagli non superi i due anni di reclusione.

L'impossibilità per il giudice a quo di percorrere la via dell'interpretazione costituzionalmente orientata

Il caso portato dinanzi alla Consulta, vede...

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