Pluralità di procuratori nel procedimento civile
Mandato alle lite – Difensori - Pluralità di procuratori – Revoca o rinuncia di un secondo procuratore nel corso del giudizio – Presunzione di aggiunta al primo procuratore.
La nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore non autorizza di per sé sola in difetto di univoche espressioni contrarie a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di piena rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716 comma 2 c.c. Pertanto qualora la parte sia costituita per mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza sia fatta a entrambi, il termine di impugnazione decorre dalla prima notifica anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario che non può restare inerte.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 27 giugno 2019 n. 17291
Procedimento civile - Difensori - Mandato alle liti (procura) - Revoca e rinuncia nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio - Presunzione di sostituzione del primo - Esclusione - Presunzione di aggiunta al primo con poteri disgiunti - Sussistenza.
La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 31 marzo 2017 n. 8525
Pluralità di procuratori costituiti - Avvenuta notificazione a entrambi - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla prima delle notifiche - Qualità di non domiciliatario del procuratore - Irrilevanza – Fondamento.
La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, nel lato passivo esplica i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre, sempre con riguardo al lato passivo della rappresentanza, l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte e il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione d'udienza ex articolo 377 c.p.c. a uno solo dei procuratori costituiti.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 9 giugno 2014 n. 12924
Notifiche - Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Luogo di notificazione - Presso il procuratore costituito - Patrocinio affidato a una pluralità di procuratori - In via disgiuntiva - Indicazione nominativa nell'atto di conferimento - Sottoscrizione a opera di uno solo - Notificazione dell'impugnazione - Presso il procuratore non sottoscrittore - Validità.
Qualora la costituzione in giudizio della parte sia avvenuta con il conferimento, in via disgiuntiva, del mandato alle liti a una pluralità di procuratori, tutti nominativamente indicati in calce all'atto di conferimento, la notificazione dell'impugnazione ex art. 330 cod. proc. civ. può essere effettuata a uno qualunque dei difensori costituiti ancorché sia persona diversa rispetto all'unico difensore che ha sottoscritto l'atto medesimo.
•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 6 febbraio 2009 n. 3020