Lavoro

Polizia penitenziaria, immissione in ruolo retrodatata in caso di maternità

La Corte costituzionale, sentenza n. 211/2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

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di Francesco Machina Grifeo

La Consulta ha bocciato l’Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nella parte in cui non prevede che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria che abbiano ottenuto l’idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all’assenza dal lavoro per maternità siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso. La Corte costituzionale, sentenza n. 211/2023, ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

Per le vincitrici del concorso a vice ispettore, assenti al corso di formazione a causa della maternità, l’immissione in ruolo infatti viene posticipata sino alla conclusione del successivo corso. “Ciò – scrive la Corte - determina il ritardo nella progressione in carriera e la definitiva perdita di chances”. “Si tratta, peraltro, di un ritardo – aggiunge - che potrebbe anche protrarsi per molto tempo, come avvenuto nel caso oggetto del giudizio a quo, in cui il successivo corso di formazione è stato attivato a distanza di dodici anni da quello originario”.

Nel giudizio a quo, il Consiglio di Stato doveva decidere sull’appello proposto da un’ispettrice che chiedeva l’annullamento dell’atto con cui il Dap aveva stabilito la decorrenza dell’immissione in ruolo al pari degli altri partecipanti al corso di formazione successivo a quello cui la ricorrente non aveva potuto partecipare. Il 9 luglio 2001 l’appellante era stata dichiarata vincitrice del concorso e - per via della gravidanza - era stata ammessa a partecipare soltanto al primo corso successivo all’assenza dal lavoro. Tuttavia, come detto, il corso veniva attivato solo dodici anni più tardi, l’11 novembre 2013, per i vincitori del concorso successivo.

La Consulta spiega poi la ratio della norma- “Al fine di contemperare – si legge nella deicisione - il diritto della donna in maternità di conservare la posizione di vincitrice del concorso con le esigenze della par condicio, della completezza della formazione degli allievi, nonché dell’ordinato e sollecito svolgimento della procedura selettiva, la disposizione censurata riconosce dunque alle allieve ispettrici assenti per maternità la possibilità di partecipare al corso di formazione immediatamente successivo ai periodi di assenza”. “Essa – continua - è volta ad evitare che si rifletta in danno delle vincitrici del concorso un evento, quale la maternità, attinente alla sfera personale, che impedisce la frequenza del corso di formazione propedeutico all’immissione in ruolo e all’avanzamento in carriera”. Tuttavia, conclude sul punto, “pur consentendo la partecipazione al corso di formazione successivo al periodo di assenza, la disciplina posta dalle disposizioni censurate non consente alle vincitrici del concorso per vice ispettore, nel caso di loro congedo per maternità, la possibilità di essere immesse in ruolo nella stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso”.

“Deve pertanto ritenersi che – nel differire l’immissione in ruolo delle vincitrici del concorso assenti per maternità – le disposizioni censurate determinano un’ingiustificata disparità di trattamento delle donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., poiché compromettono il tempestivo accesso delle donne all’impiego e comportano il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità”.

Del resto, ricorda il Collegio, nei sistemi giuridici di altri Stati membri dell’Unione europea: tra i quali Spagna, Francia e Germania, “l’esigenza di preservare la parità di trattamento nell’accesso alla carriera è soddisfatta attraverso meccanismi che tengono conto, sia pure con sfumature differenti, anche dei periodi di assenza per maternità ai fini dell’accesso e della progressione in carriera, allo scopo di evitare ricadute negative sulla posizione giuridica e lavorativa delle donne”.

Va però ricordato che il legislatore è successivamente intervenuto. In particolare, l’articolo 39, comma 1, lettera b), del Dlgs 172/2019, ha introdotto il comma 14-bis dell’articolo 44 del Dlgs n. 95 del 2017 che riconosce il meccanismo della retrodatazione ai fini giuridici dell’immissione in ruolo a beneficio delle vincitrici dei concorsi per tutti i ruoli e per tutte le qualifiche della Polizia penitenziaria.

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