Polizze sanità, via libera ai requisiti minimi
Il Consiglio di Stato dà l’ok nonostante la contrarietà dei professionisti
Con il provvedimento pubblicato il 14 aprile 2023, il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere definitivo sul (nuovo) schema del decreto attuativo previsto dall’articolo 10, comma 6 della legge Gelli (legge 24/2017) e destinato a disciplinare, sia pur con ragguardevole ritardo, i requisiti minimi delle polizze assicurative (nonchè le condizioni generali di operatività delle «altre analoghe misure» di autoritenzione del rischio, cioè l’autoassicurazione) per le strutture sanitarie e chi esercita le professioni sanitarie.
Si tratta di un sostanziale “via libera”, dopo che nel giugno scorso lo stesso Consiglio aveva sospeso il proprio giudizio, rilasciando un parere interlocutorio sulla precedente versione dello schema. In questo parere, si chiedevano all’amministrazione integrazioni documentali e approfondimenti su alcune questioni sollevate dall’Ania sul contenuto del precedente schema, con particolare riguardo all’introduzione di un meccanismo del tipo bonus-malus, alla disciplina delle eccezioni opponibili, al diritto di recesso dell’assicuratore e alla regolazione dei fondi di autoassicurazione. Alla luce di queste sollecitazioni, il 14 marzo 2023 il Mimit ha trasmesso al Consiglio di Stato un nuovo testo (su cui hanno espresso il formale concerto il ministero dell’Economia e delle finanze e il ministero della Salute), con una nuova relazione illustrativa. Pochissime le modifiche, rispetto alla versione precedente.
Nel suo complesso e alla luce dei chiarimenti ricevuti , il testo supera il vaglio di Palazzo Spada, il cui ultimo parere afferma che lo schema di decreto risulta conforme alle finalità della legge primaria e allo scopo di offrire tutela ai danneggiati, alle strutture sanitarie e a chi esercita le professioni sanitarie. Sui singoli punti oggetto di dibattito, il Consiglio di Stato si limita a suggerire alcune modifiche. Si pensi all’introduzione di un meccanismo di variazione tariffaria, del tipo bonus malus in relazione alla sinistrosità, o comunque in diminuzione (in funzione delle azioni intraprese per la mitigazione del rischio). Nonostante le severe critiche ricevute a suo tempo, viene oggi considerata favorevolmente in quanto tesa a un calmieramento dei premi di polizza. Salvo suggerire che questi meccanismi siano disciplinati in modo più circostanziato e introdotti con gradualità, per monitorarne nel tempo gli effettivi riverberi sull’andamento dei premi.
Nessun particolare rilievo sulla disciplina delle eccezioni opponibili, dei massimali e delle disposizioni mirate a dettagliare le funzione di governo del rischio e di valutazione dei sinistri, ritenute congruenti con gli obiettivi di «sicurezza delle cure» declinati dall’articolo 1 della legge Gelli. Altri piccoli suggerimenti attengono a una miglior chiarezza espositiva di alcune disposizioni, senza censurarne la tenuta sostanziale.
Si dà atto, poi, della contrarietà espressa da alcune associazioni professionali in relazione all’inserimento, nel regolamento, del rinvio alla disposizione dell’articolo 38-bis del Dl 152/2021, che subordina l’operatività delle coperture assicurative al regolare adempimento degli obblighi in materia di formazione continua in medicina.
Nel complesso – insomma - si tratta di dettagli, che parrebbero preludere al varo definitivo del tanto agognato decreto. Il condizionale è, tuttavia, d’obbligo. È ancora in corso il dibattito sull’opportunità di intervenire sulla generale manutenzione della legge 24/2017, facendo tesoro dell’esperienza applicativa di questi ultimi anni e di quanto si è rivelato utile e di quanto invece non ha funzionato. Sugli scudi, anzitutto, la riforma della responsabilità penale degli esercenti. Ma anche i regimi della responsabilità civile e amministrativa, del danno risarcibile e dei sistemi di conciliazione meritano alcuni ripensamenti: non è mistero che la difficoltà di assicurare il settore dipende non tanto dagli assetti delle polizze obbligatorie ma dalla difficile sostenibilità di una conflittualità molto costosa.
L’idea di temperarne gli impatti anche attraverso la creazione di un sistema di governo dell’alea terapeutica (che includa le infezioni nosocomiali) sembra da prendere in seria considerazione. Il che pone qualche interrogativo sull’opportunità di licenziare un decreto attuativo che potrebbe non integrarsi del tutto nel solco di eventuali nuovi interventi di riforma.