Penale

Possibile la condanna in solido per le spese di parte civile se vi sono più imputati

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di Andrea Alberto Moramarco

Nel caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati, può essere disposta la condanna in solido nel pagamento delle spese processuali da questa sostenute qualora vi sia una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio ovvero una comunanza di interessi tra loro, ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza 1681/2017.

Il caso - La questione dell'ammissibilità del pagamento solidale veniva sollevata dopo una condanna ex articolo 444 del Cpp all'esito di un procedimento nel quale gli imputati erano accusati di aver costituito in forma associativa un collaudato sistema di sfruttamento dei fondali della laguna di Venezia con attività di pesca abusiva, con grave alterazione dell'ecosistema lagunare. I giudici di merito, oltre a concedere il patteggiamento, avevano disposto altresì la condanna in solido in favore dei difensori delle diverse parti civili costituite, ovvero gli enti locali coinvolti nella vicenda e diverse organizzazioni ambientaliste.
Tutti gli imputati ricorrevano però in Cassazione lamentando, con diverse motivazioni, l'illegittimità della condanna in solido alle spese legali delle parti civili. In sostanza, per i ricorrenti, una tale previsione è incompatibile con l'articolo 541 Cpp, che dispone la solidarietà solo tra imputato e responsabilità civile, né dall'articolo 535 Cpp che stabilisce come regola di imputazione l'accollo pro quota e non la solidarietà.

La decisione - La Cassazione non condivide l'assunto difensivo e con estrema chiarezza spiega il perché della legittimità della condanna in solido al pagamento delle spese delle parti civili. Per la Corte, l'articolo 541Cpp, norma cardine in materia di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, non detta una regola in caso di parte civile costituita nei confronti di più imputati. La disciplina per tale fattispecie deve essere desunta tenendo in considerazione «la peculiarità della posizione della parte civile che, pur nell'ambito del processo penale, esercita comunque un'azione civile». Pertanto, l'articolo 541 Cpp va raccordato con la disciplina posta con riguardo alla liquidazione delle spese processuali da liquidare nel processo civile, ove l'articolo 97 Cpc consente una possibile condanna in solido disposta dal giudice quando tra le parti soccombenti sussiste un interesse comune. E tale comunanza di interessi è tale da fondare la solidarietà anche nel processo penale.

Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 13 gennaio 2017 n. 1681

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