Poteri e limiti del giudice di rinvio in caso di annullamento per vizio di motivazione
Cassazione - Giudizio di rinvio - Vizio della motivazione - Annullamento - Poteri del giudice di rinvio.
Nel caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 3 febbraio 2023, n. 4590
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio - Annullamento per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Ambiti di operatività.
In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 23 giugno 2014, n. 27116
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio - Seguito ad annullamento per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio.
La Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'inadempimento dell'obbligo della motivazione. Ne deriva che il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 26 febbraio 2007, n. 7963
Impugnazioni (cod. proc. pen. 1988) - Cassazione - Giudizio di rinvio - Seguito ad annullamento per vizio di motivazione - Poteri del giudice di rinvio - Fattispecie.
In tema di giudizio di rinvio, nell'ipotesi di annullamento per vizio di motivazione, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto quando giudica inadempiuto l'obbligo della motivazione, onde il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante una autonoma valutazione della situazione di fatto relativa al punto annullato e con gli stessi poteri dei quali era titolare il giudice il cui provvedimento è stato cassato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Nella specie la Corte, dopo aver verificato che il tribunale aveva sostanzialmente riprodotto lo schema motivazionale e gli argomenti già ritenuti del tutto inadeguati con la decisione di annullamento con rinvio, ha disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata).
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 10 giugno 2004, n. 26274
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