PREAVVISO SEMPRE DOVUTO IN CASO DI DIMISSIONI
Nell’ambito del Jobs act, e per la precisione a seguito dell’emanazione del Dlgs 4 marzo 2015, n. 23, che regolamenta il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, sono previste norme che valgono esclusivamente in caso di licenziamento del lavoratore, ossia quando a recedere dal contratto è il datore di lavoro, per il quale però non è stato modificato l’obbligo di osservare i termini di preavviso contrattualmente previsti, salvo esonerare il lavoratore licenziato con la corresponsione di una indennità di pari ammontare, e sempreché non si tratti di licenziamento per giusta causa, in quanto in tale ipotesi è escluso (ex articolo 2119 codice civile) qualsiasi preavviso.Nessuna novità è stata invece introdotta per il caso delle dimissioni, che si hanno quando a recedere dal contratto è, invece, il lavoratore di sua spontanea volontà. Tale ipotesi continua a essere disciplinata dai contratti collettivi che stabiliscono anche, in relazione all’inquadramento del lavoratore, quale sia il periodo di preavviso da rispettare, pena – fatto salvo un diverso accordo tra le parti - la trattenuta dell’importo corrispondente da parte del datore di lavoro.