Preliminare di compravendita, in caso di subingresso del terzo all'altro contraente deve essere consegnata sia la designazione che l'accettazione
L'accettazione del terzo nominato può anche essere contenuta nell'atto di citazione
In forza dei principi generali di libertà e strumentalità della forma, rispetto allo scopo dell'atto, in presenza di un preliminare di compravendita per persona da nominare (ai sensi dell'art. 1401 Cc) il subingresso del terzo postula che all'altro contraente, oltre alla comunicazione scritta dello stipulante di designazione del terzo in capo al quale deve concludersi il contratto (c.d. electio amici), pervenga, altresì - ove manchi una pregressa procura rilasciata dal designato - l'accettazione del terzo nominato. Quest'ultima, peraltro, può anche essere contenuta nell'atto di citazione che il terzo stesso - da solo o congiuntamente allo stipulante - abbia notificato all'altro contraente per la esecuzione in forma specifica del contratto. Questo il principio espresso dalla Sezione III della Cassazione con l' ordinanza 24 aprile 2023 n. 10850.
I precedenti
Conforme a costante giurisprudenza.
Pressoché in termini, nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile), la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo debbono rivestire la stessa forma del contratto, sicché è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo e l'accettazione di quest'ultimo, che può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente, senza rilevi l'eventuale non contemporaneità o la ricezione in tempi diversi della nomina del terzo e della relativa accettazione, Cassazione, sentenze 1° settembre 2014, n. 18490; 29 novembre 2001, n. 15164, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2002, I, p. 641 (con nota di Delle Monache S., Questioni in tema di forma dell'electio amici e dell'accettazione del terzo nel contratto per persona da nominare); 1° settembre 2004, n. 21140, tutte ricordate in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nonché 30 ottobre 2009, n. 23066; ordinanza 21 maggio 2019, n. 13686.
Analogamente, in caso di preliminare di compravendita nel quale il promissario compratore si sia riservato la facoltà di nominare un terzo, in proprio luogo, fino al tempo del rogito, qualora la electio amici non sia intervenuta prima di tale momento, unico soggetto legittimato ad agire per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto è lo stipulante, il quale può ottenere la pronuncia di trasferimento direttamente a favore del terzo eletto, purché lo abbia nominato nella domanda giudiziale, Cassazione, sentenza 30 aprile 2012, n. 6612, in Giustizia civile, 2012, I, p. 1676.
Sempre nello stesso ordine di idee, nel contratto per persona da nominare la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, ma ciò non va inteso nel senso che debbano necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all'altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione. Il contratto per persona da nominare produce quindi l'effetto della sostituzione del nominato all'originario stipulante ex tunc, in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme e sia altresì trascritta ove tale formalità sia prevista per il contratto cui inerisce. Trascorso invece il termine di tre giorni previsto dalla legge, o quello diverso pattuito dalle parti, il rapporto si consolida in capo allo stipulante, Cassazione, sentenza 26 settembre 2006, n. 21254, in Giustizia civile, 2007, I, p. 101.
Il merito
Per la giurisprudenza di merito, nel senso che in ipotesi di preliminare di compravendita immobiliare che preveda la facoltà del promissario acquirente di effettuare la c.d. electio amici (ex art. 1401 segg. Cc) sino al giorno della stipula del contratto definitivo, affinché si possa ottenere in giudizio pronuncia di trasferimento ex art. 2932 Cc direttamente a favore del terzo, occorre che l'electio e l'eventuale procura anteriore rivestano ad substantiam la forma scritta (art. 1350, n. 1 e n. 1392 in relazione all'art. 1403), non bastando a tal fine il potere di rappresentanza di natura processuale e non essendo contenuta l'electio nell'atto di citazione, che va ricondotto alla parte in senso sostanziale, Tribunale di Napoli, sentenza 9 marzo 1988, in Vita notarile, 1989, p. 417, con nota di Catanese F., Intorno alla condizione unilaterale, alla prelazione ereditaria ed alla forma della electio amici.
Per la precisazione che in caso di preliminare di vendita nel quale il promissario acquirente si sia riservato la facoltà di nominare un terzo fino al tempo del rogito, qualora la electio amici non sia intervenuta prima di tale momento e lo stesso promissario agisca per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, occorre che la nomina venga effettuata al più tardi in seno alla domanda giudiziale, derivandone, ove svolta in corso di giudizio, la sua tardività, con conseguente consolidamento degli effetti del contratto in capo all'originario contraente, Cassazione, sentenza 2 marzo 2015, n. 4169.
Il contratto per persona da nominare
In termini generali:
- il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, ovvero quando l'electio amici sia inefficace per difetto di adesione o per mancanza di pregressa valida procura da parte dell'eletto; peraltro, l'unico soggetto legittimato ad effettuare l'indicazione è colui il quale si sia riservato tale facoltà nel contratto stesso, mentre l'altro contraente, fino a quando non abbia notizia della dichiarazione di nomina e della relativa accettazione, non ha nessun rapporto con il soggetto nominato, Cassazione, sentenza 20 giugno 2011, n. 13537;
- tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo - per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione - che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall'originario stipulante; nel contratto a favore di terzo, invece, gli effetti si producono a favore sia dello stipulante che del terzo, il quale ultimo non acquista mai veste di parte contrattuale, né in senso formale né in senso sostanziale, Cassazione, sentenza 17 marzo 1995, n. 3115, in Giurisprudenza italiana, 1995, I, 1, c. 2025;
- in ipotesi di contratto preliminare di compravendita immobiliare per persona da nominare, ricorre il requisito della forma scritta della dichiarazione di nomina ex art. 1402 Cc ove la electio amici sia avvenuta in sede di assemblea dei soci di una società cooperativa, quale promittente venditrice, con verbalizzazione e sottoscrizione da parte del socio assegnatario, promissario acquirente, nonché del terzo nominato, Cassazione, sentenza 28 luglio 2015, n. 15944;
- il contratto per persona da nominare è destinato, ai sensi dell'art. 1405 Cc, a produrre i suoi effetti tra le parti originarie non solo in caso di mancata dichiarazione di nomina, ma anche quando questa non venga validamente compiuta entro il termine convenuto, e ciò non solo nel caso in cui oggetto del negozio risulti una prestazione indivisibile, ma anche quando la stessa risulti frazionabile in più parti e con riferimento ad una pluralità di soggetti; ne consegue che, in presenza (come nella specie) di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata, che conferisca ad una parte la potestà di accettare anche per persona da nominare la proposta di vendita irrevocabilmente formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, mentre l'inefficacia della contestuale electio amici (per difetto di adesione o di pregressa valida procura dell'eletto) comporta, al pari della mancanza della nomina del terzo, il definitivo consolidarsi dell'iniziale posizione negoziale dello stipulante medesimo nella sua globale consistenza, Cassazione, sentenza 10 novembre 1998, n. 11296, in Giustizia civile, 1999, I, p. 1717, con nota di Vidiri G., Sulla forma (libera) del negozio di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata.