Lavoro

Prescrizione dei crediti lavorativi, sulla decorrenza spetta al datore provare il requisito dimensionale

Nota a sentenza n. 145/2021 del 10.3.2021 – sez. lav., Tribunale di Nocera Inferiore

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di Gerardo Mauriello*


La questione relativa alla prescrizione dei crediti di natura lavorativa è stata oggetto di continuo dibattito in giurisprudenza e dottrina.

Al riguardo, è ben noto che la normativa applicabile alla fattispecie de qua è sicuramente quella contenuta nell'art. 2948 c.c., articolo che prevede il cd termine di prescrizione "breve" di cinque anni che si applica agli interessi ed in generale a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno ovvero in termini più brevi, come ad esempio la retribuzione.

La Corte Costituzionale, in un primo momento e con la ben nota pronuncia n. 63/1966, stabilì la illegittimità costituzionale della citata norma limitatamente alla parte in cui consentiva che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorresse durante il rapporto di lavoro, successivamente e con pronunce nn. 143/1969 e 174/1972, precisò che tale principio non doveva trovare applicazione nel pubblico impiego e nei rapporti garantiti dall'art. 1, L. 604/66 e dell'art. 18, L. 300/70.

Pertanto, la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre anche in costanza di rapporto, ovviamente dalla data di maturazione della relativa voce retributiva ma a condizione che il detto rapporto sia assistito dalla garanzia di stabilità (Cass. Civ. n. 11793/2002 e n. 7640/2012).

Sul punto è intervenuta una recentissima pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore – sez. lav., n. 145/2021 del 10.3.2021, con la quale il giudice del merito, nel disattendere l'eccezione di prescrizione formulata dal datore, in relazione a pretese differenze retributive richieste dal dipendente per vecchie annualità, ha rilevato che, in tale fattispecie, l'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale grava sul datore di lavoro che eccepisca la decorrenza del termine di prescrizione.

Pertanto, nel caso in cui parte datoriale si limiti a proporre l'eccezione senza fornire in giudizio la prove del cd requisito dimensionale, il dies a quo per il computo del quinquennio si radica al momento dello scioglimento del rapporto e non dalla singola maturazione.

Per mera completezza, si evidenzia che il cd requisito della stabilità può ritenersi sussistente ogni qual volta il rapporto:"… indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale sul piano sostanziale subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo…".

Tradotto in termini pratici, per dirla come il Giudice di legittimità, la stabilità attiene all'ambito di operatività della L. 300/1970, potendosi, tra l'altro, realizzare:"……ogniqualvolta siano applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche pattuizioni che danno al prestatore d'opera una tutela di pari intensità…".

Pertanto, almeno fino alla entrata in vigore della cd "riforma Fornero" (luglio 2012), la prescrizione in costanza di rapporto doveva considerarsi operativa per i dipendenti delle aziende con oltre 15 occupati, soggette alla reintegrazione quale sanzione di un licenziamento illegittimo o ritorsivo, risultando, invece, destinatari del differimento della prescrizione, tutti gli altri lavoratori occupati in aziende con meno di 15 dipendenti nonché gli stessi dirigenti.

Tale quadro complessivo, in ogni caso, per effetto delle modifiche apportate appunto dalla riforma Fornero, a parere di chi scrive, può dirsi di fatto già modificato posto che la sanzione della reintegra non costituisce più il rimedio costante ai contegni illegittimi del datore, il tutto a favore di una ben maggiore tutela obbligatoria e quindi di tipo risarcitorio.

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*A cura dell'avv. Gerardo Mauriello, Studio Legale Mauriello - specializzato in Diritto del Lavoro

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