Prescrizione degli obblighi contributivi, applicabilità ed effetti delle sospensioni emergenziali
Nota a Tribunale di Roma, Sez. L. Civile, Sentenza 22 ottobre 2024
La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 10527/2024 del 22 ottobre 2024, Sez. Lavoro, torna sul tema della prescrizione e della sospensione dei termini in ambito previdenziale. La decisione, riguardante una controversia in materia di contribuzioni previdenziali, conferma l’applicabilità e gli effetti delle sospensioni emergenziali sui termini di prescrizione degli obblighi contributivi.
Il caso
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito per omesso versamento di contributi dovuti alla Gestione Separata per l’anno 2016, sostenendo la prescrizione della pretesa contributiva, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995.
Il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, dopo aver richiamato la normativa di riferimento riguardo agli obblighi di iscrizione alla gestione separata per i lavoratori autonomi e gli altri soggetti non coperti da altre forme previdenziali, ha ricordato che il termine per il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali per gli iscritti alla gestione separata è allineato ai termini previsti per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Questo termine si configura come il periodo entro cui gli iscritti devono versare i contributi previdenziali dovuti, pena l’applicazione di sanzioni e interessi di mora.
Peraltro, come ricordato dalla sentenza in commento, il termine per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno d’imposta 2016 era stato prorogato al 20 luglio 2017, con D.P.C.M. 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2017, che aveva stabilito una proroga straordinaria dei termini per consentire un maggiore adeguamento dei contribuenti ai nuovi obblighi contributivi e fiscali.
Questo rinvio aveva inciso direttamente anche sui termini di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata. Infatti, la data del 20 luglio 2017 è stata presa come dies a quo per il conteggio del termine quinquennale di prescrizione, in quanto rappresentava la data effettiva di scadenza per il pagamento dei contributi relativi all’anno 2016.
Sospensione della prescrizione: la normativa emergenziale
Nella fattispecie, inoltre, due distinti periodi di sospensione hanno inciso sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall’art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall’art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni, facendo slittare la scadenza dal luglio 2022 a maggio 2023.
Tale sospensione non solo si estende al termine originario della prescrizione, ma ne interrompe la decorrenza durante il periodo indicato, riprendendosi alla fine della sospensione. Il Legislatore ha altresì specificato che, qualora il termine iniziale della prescrizione cada all’interno del periodo di sospensione, il termine di decorrenza è posticipato fino alla fine della sospensione stessa.
Il ruolo dell’avviso bonario e l’interruzione della prescrizione
Nella sentenza esaminata, il Tribunale ha valorizzato anche l’effetto interruttivo dell’avviso bonario di pagamento inviato dall’ente previdenziale, notificato il 12 gennaio 2023. Secondo l’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 46/1999, infatti, l’ente può richiedere il pagamento mediante avviso bonario, che costituisce un valido atto interruttivo della prescrizione. Tale atto deve possedere determinati requisiti per risultare idoneo all’interruzione, tra cui la chiara indicazione del soggetto obbligato e la richiesta esplicita di adempimento.
Nella fattispecie in esame, l’avviso conteneva tutte gli elementi necessari per porre il debitore nelle condizioni di comprendere l’entità del credito richiesto, i riferimenti normativi e le modalità di pagamento, pertanto, manifestava inequivocabilmente la volontà di far valere il diritto del creditore (come chiarito da Cass., Sez. 2, ord. 15140/2021).
La Sez. Lavoro del Tribunale di Roma, con la sentenza in esame, ha pertanto rigettato il ricorso del contribuente, ed ha confermato la proroga dei termini di prescrizione in materia previdenziale per effetto della normativa emergenziale, impedendo così che il credito si prescriva nei tempi ordinari.
Conclusioni
La sentenza pone in luce la complessità che il tema della sospensione della prescrizione ha assunto non solo nei contesti emergenziali ma anche negli anni successivi.
Il regime della sospensione, introdotto per fronteggiare specifiche contingenze, ha sollevato e continua a sollevare diversi interrogativi, tra cui la sua compatibilità con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di prevedibilità delle pretese creditorie. L’impatto delle sospensioni emergenziali, infatti, potrebbe portare a un significativo allungamento dei termini di prescrizione, generando incertezza nella determinazione del termine ultimo entro cui può essere preteso il credito contributivo.
Questa decisione evidenzia, inoltre, come le normative emergenziali abbiano profondamente alterato i rapporti tra amministrazione e contribuente. Nonostante la prescrizione costituisca un istituto a tutela del debitore, evitando che possa essere chiamato a rispondere di obbligazioni risalenti a tempi remoti, la sospensione di tali termini per periodi prolungati potrebbe compromettere la sua funzione protettiva, rischiando di prolungare eccessivamente l’esposizione del debitore verso le pretese creditorie degli Enti.