Prescrizione, solo il legittimo impedimento della parte privata sospende il processo e non quello del Pm
L'adesione del pubblico ministero all'astensione dalle udienze dei giudici onorari obbliga la Procura a sostituirlo
Il decorso della prescrizione non si interrompe per l'adesione del pubblico ministero all'astensione dalle udienze della magistratura onoraria. Infatti, il capo dell'ufficio o anche il procuratore generale della Corte di appello devono garantire in una simile situazione provvedendo quanto prima possibile alla sostituzione del magistrato impedito "legittimamente" a partecipare all'udienza.
Con la sentenza n. 42311/2022 la Cassazione penale ha perciò accolto il ricorso dell'imputato cui non era stato riconosciuto l'avvenuto decorso della prescrizione del reato già compiutosi prima del processo di secondo grado.
Il giudice di merito ha quindi sbagliato nel ritenere operativa la sospensione del termine della causa estintiva del reato in quanto è lo stesso processo che non può essere sospeso se non per motivi oggettivi o legati legittimi impedimenti della parte privata e mai di quella pubblica, a fronte dei quali sussiste il dovere della Procura di provvedere alla sotituzione per garantire il funzionamento dell'ufficio rimasto "scoperto". Il procuratore della Repubblica provvede a norma dell'articolo 53 deel Codice di procedura penale.
La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio dichiarando il reato prescritto ma ha lasciato intonse le statuizioni civili della condanna di primo grado che sul punto è confermata in quanto al momento della sua pronuncia la prescrizione non era ancora compiuta e le stesse statuizioni civili non sono state oggetto di alcun motivo di impugnazione in appello determinandosi così il loro passaggio in giudicato.