Rassegne di Giurisprudenza

Prestazione d'opera professionale: il cliente che recede paga al prestatore il compenso per l'opera svolta

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto d'opera - Prestazione d'opera professionale - Recesso del cliente - Determinazione del compenso -Riduzione proporzionale in relazione all'opera prestata.
Nel contratto di prestazione di opera professionale il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta. Il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Pertanto, se tra le parti vi è stata una determinazione convenzionale del compenso, quest'ultima si applicherà anche nel caso di recesso del cliente. Tuttavia, il compenso pattuito dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata.
•Corte di cassazione , sezione II civile, ordinanza 29 dicembre 2020 n. 29745

Prestazioni professionali - Recesso - Diritto al compenso per le prestazioni eseguite.
In materia di prestazioni professionali, il recesso operato ai sensi dell'art. 2237 cod. civ. non fa perdere al prestatore d'opera recedente il diritto al compenso per le prestazioni eseguite, tale compenso non può che essere determinato alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2225 cod. civ., che pone in primo piano la determinazione negoziale. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso.
•Corte di cassazione, sezione II Civile, sentenza 21 ottobre 1998 n. 10444

Impugnazioni civili - Appello - Incidentale - Termine.
Ai sensi dell'articolo 343 cod proc civ, salve le ipotesi considerate dalla stessa norma, l'appello incidentale, in mancanza di costituzione in cancelleria, deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, nella prima udienza, per questa intendendosi l'udienza di comparizione nella quale sia stata svolta dall'istruttore una qualsiasi attività processuale a norma dell'articolo 350 cod proc civ. lo stesso limite della prima udienza vale anche per l'appellato contumace, salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'eventuale rimessione in termini, cui, peraltro, non è assimilabile la mera revoca della dichiarazione di contumacia, che costituisce soltanto attestazione della costituzione del contumace.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 17 marzo 1980 n. 1760