Lavoro

Prestiti ai dipendenti, cambia la norma ma permangono alcuni dubbi interpretativi

Tra i dubbi di ordine pratico il calcolo del TUR in caso di prestiti surrogati o di mutui a tasso fisso rinegoziati, successivamente, in tasso variabile

La Legge n. 191 del 15 dicembre 2023 ha convertito il Decreto Legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. Decreto Anticipi), modificando la modalità di calcolo del fringe benefit in caso di concessione di prestiti ai dipendenti.

Prima delle modifiche del Decreto Anticipi, l’art. 51, comma 4, lett. b) del DPR n. 917/1986 prevedeva che, in caso di concessione di prestiti ai dipendenti, costituiva fringe benefit per il dipendente il 50% della differenza tra:

(i) l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea (TUR), al termine di ciascun anno; e

(ii) l’importo degli interessi rimasti a carico del dipendente, calcolati in base al tasso effettivamente applicato.

A causa del drastico aumento del TUR degli ultimi mesi, il suddetto metodo di calcolo si è rivelato penalizzante per i dipendenti che in passato avevano contratto mutui a tassi particolarmente ridotti con il datore di lavoro (come è sovente avvenuto proprio nel settore bancario).

Per ovviare a tale problema, l’art. 3, comma 3-bis del Decreto Anticipi ha modificato la disciplina di cui all’art. 51, comma 4, lett. b) del DPR n. 917/1986.

La novellata lett. b) prevede ora che il fringe benefit è determinato in misura pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato in base al TUR e l’importo degli interessi calcolato in base al tasso effettivo sostenuto dal dipendente, dove il TUR da considerare ai fini di tale calcolo dipende dalla tipologia di finanziamento concesso e, segnatamente:

(i) per i prestiti a tasso variabile, il TUR di riferimento è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;

(ii) per i prestiti a tasso fisso, il TUR di riferimento è quello alla data di concessione del prestito.

Stando ai chiarimenti forniti in passato dall’Amministrazione finanziaria, l’importo come sopra determinato sarà assoggettato a tassazione alla fonte dal datore di lavoro al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento.

Quanto alla decorrenza, il Decreto Anticipi prevede che il nuovo metodo di calcolo trova applicazione già a decorrere dal periodo di imposta 2023. Pertanto, qualora siano state operate ritenute in misura superiore rispetto a quelle effettivamente dovute per effetto della nuova disciplina, potrebbe essere necessario effettuare una rettifica in sede di conguaglio.

Le modifiche apportate dal Decreto Anticipi sono sicuramente da accogliere con favore in quanto, in linea con il passato, consentono di rispettare l’intento agevolativo della norma.

Tuttavia, il dato letterale della norma solleva taluni dubbi di ordine pratico. Tra questi, è utile rappresentare i seguenti:

(i) in caso di prestiti surrogati (ad esempio, stipulati presso un istituto bancario e successivamente surrogati con la banca datrice di lavoro), ai fini del calcolo del TUR si potrà fare riferimento al tasso concordato in sede di surroga ?

(ii) qualora il dipendente abbia originariamente contratto un mutuo a tasso fisso, poi rinegoziato in tasso variabile , si dovrà fare riferimento in ogni caso al TUR applicabile in sede di “concessione” del prestito oppure si potrà modificare la modalità di determinazione del fringe benefit?

Secondo una risalente interpretazione dell’Amministrazione finanziaria (Circolare n. 326/1997), resa in costanza della versione pro tempore vigente dell’art. 51, comma 4, lett. b) del DPR n. 917/1986 (più vicina all’attuale formulazione a seguito delle modifiche del Decreto Anticipi), non dovrebbero rilevare eventuali variazioni successivamente delle condizioni intervenute nel corso della durata del prestito. Tuttavia, questa interpretazione, se confermata, rischierebbe in alcuni casi, come quelli sopra citati, di compromettere (nuovamente) l’intento agevolativo della norma.

Vista l’importanza dell’argomento, sono auspicabili quanto prima chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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*A cura di Antonino Guida, of counsel, e Antongiuseppe Morgia, associate di Chiomenti

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