Penale

Presunzione d'innocenza, i dubbi dell'Anm: troppi limiti alla comunicazione delle Procure

Il Presidente Santalucia in Commissione sullo schema di Dlgs: rapporti con la stampa eccessivamente "irrigiditi"

di Francesco Machina Grifeo

"Il bisogno di rafforzare la presunzione di innocenza è un bisogno certamente meritevole di considerazione, dunque il testo nel suo complesso può trovare condivisione». Lo sottolinea il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, ascoltato in Commissione Giustizia della Camera nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo che contiene disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (Atto n. 285). Lo schema di Dlgs si compone di 6 articoli, il termine di esercizio della delega è fissato per l'8 novembre 2021.

Per Santalucia, tuttavia, vi sono diverse criticità: in particolare nella regolamentazione dei rapporti con la stampa delle Procure (articolo 3). Il testo prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è possibile solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. È vietato poi assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza. E le informazioni fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento e il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva.

La parte che però preoccupa di più l'Anm è quella per cui il procuratore della Repubblica, personalmente o tramite delegato, può interagire con gli organi di informazione "esclusivamente" attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa (ugualmente la polizia giudiziaria e solo se autorizzata dalla Procura).

Ebbene per Santalucia: "Si è voluto irrigidire il rapporto tra Procuratore della Repubblica e stampa attraverso conferenze stampa ufficiali o comunicati scritti". "Ritengo - ha proseguito - che sia una eccessiva ingessatura bandire la possibilità che il procuratore della Repubblica possa rendere una dichiarazione piuttosto che uno scritto fuori da una conferenza stampa preventivamente organizzata e mi chiedo anche perché questo debba valere per i pubblici ministeri e non anche per i giudici". "L'effetto sarebbe che mentre il giudice, anche se va detto i casi sono minori, potrà rendere una dichiarazione, ciò sarà inibito al procuratore della Repubblica"

"Mi rendo conto – ha continuato - della necessità di richiamare la continenza ma questo contenimento eccessivo dei canali di comunicazione potrebbe rivelarsi lesivo per le esigenze di comunicazione, del resto non so quanto sia preferibile un comunicato scritto ad una dichiarazione nell'immediatezza del fatto di fronte alla stampa e che sia chiarificatrice del fatto".

Inoltre, si produrrebbero delle incongruenze nel sistema. Mentre infatti l'articolo 114 sulla pubblicità degli atti, rende pubblicabile senza alcun limite l'ordinanza di custodia cautelare, il procuratore "risulta molto irrigidito e ingessato nei rapporti con la stampa". "L'esigenza di pubblicità - afferma - è anche un'esigenza di trasparenza, ferma restando la necessità di tutelare i diritti fondamentali della persona". Da qui la proposta emendativa di prevedere che le Procure, nei rapporti con la stampa, comunichino "preferibilmente" - e non più "esclusivamente" - attraverso comunicati ufficiali o conferenze stampa. Del resto, conclude sul punto, la rilevanza pubblica che autorizza alla conferenza stampa, rimane comunque in capo alla valutazione discrezionale del procuratore "e non ci sono forme di controllo".

Giudicato poi troppo "farraginoso" il sistema di tutela accordato all'imputato qualificato come "colpevole", in contrasto alla presunzione di innocenza. Per Santalucia andrebbe applicata non la tutela giurisdizionale ma semplicemente il meccanismo di correzione degli errori materiali.Sul punto anche il segretario dell'Anm, Salvatore Casciaro ha sottolineato: "Ferma l'esigenza di effettività del principio della presunzione di innocenza nel processo penale, la procedura delineata potrebbe attivare una serie di sub procedimenti con istanze, provvedimenti, opposizioni in camera di consiglio che rallenterebbero la macchina della giustizia in un momento in cui è più che mai avvertito l'impegno a velocizzarla". "Forse basterebbe, nel civile come nel penale – ha concluso -, la previsione di uno strumento di rettifica mutuato dalla procedura di correzione dell'errore materiale, più agile e snella".

Altro punto importante (art. 4), è la modifica al codice di procedura penale per cui nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Sul punto Santalucia ha però commentato "faccio fatica a capire quali siano", visto che tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito ed agli atti con i quali il PM mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa. Mentre negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve soltanto limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie.

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