Lavoro

Presupposti e criteri del risarcimento del "danno eurounitario" ai docenti di religione cattolica

Dopo tre anni di contratti a tempo determinato si matura il diritto al risarcimento

di Pietro Alessio Palumbo

Con la recente sentenza n. 24761 del 12 agosto la Corte di Cassazione ha chiarito che stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti precari di religione cattolica, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono nonostante il reiterarsi di essi nel tempo. E ciò in ragione dei principi eurounitari in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno non può tradursi in motivo di pregiudizio per i docenti salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi.

La durata dei contratti
I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge; ma è consentita altresì l'assunzione di durata infra-annuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure selettive già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere.

L'abuso di utilizzazione a termine
Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità in mancanza di indizione del concorso, sia l'utilizzazione discontinua del docente in talune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno; a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

Il danno "eurounitario"
In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno cosiddetto "eurounitario". Ha precisato la Suprema Corte che chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità, matura dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno eurounitario. L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di eccedenza rispetto al fabbisogno e che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva, matura parimenti il diritto al risarcimento del danno eurounitario se in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità sulla base di incarichi non infra-annuali. I diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso, possono trovare riscontro nella liquidazione del danno attraverso il "dosaggio" tra i minimi e i massimi previsti dalla normativa, afferendo essi al comportamento delle parti e alle condizioni delle parti di cui e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato. I diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità. Ha precisato la Corte che i criteri liquidatori di cui alla normativa di riferimento, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema; e fissati demandando al giudice di stabilire una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La capacità dissuasiva del sistema
Ci si dovrebbe invero interrogare su un diverso assetto che facesse venire meno le previsioni sulla regolare cadenza concorsuale o che dilazionasse lo svolgimento dei concorsi; tuttavia non è questa la realtà normativa attuale. Il riconoscimento di diritti risarcitori nei termini del danno eurounitario compie la capacità dissuasiva del sistema rispetto ai casi in cui il superamento del triennio avvenga rispetto a rapporti discontinui e per effetto del determinarsi, in taluni periodi, di eccedenza del posto già attribuito al docente non di ruolo.

La forzata "precarietà"
Nel caso affrontato la Corte ha fondato l'accoglimento della domanda sulla reiterazione continua dei contratti, rimarcando in particolare come fossero mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo; sicché nella vicenda si è certamente realizzato l'abuso in parola, riconnesso al mantenimento della "precarietà" nei termini di cui si è detto. Ciò perché il ricorrente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente, pur proseguendo ininterrottamente nell'insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell'indizione dei concorsi come previsto dalla legge.

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