Immobili

Prima casa, applicazione estesa per valorizzare il legame tra l’emigrato e il territorio italiano

L’AdE ha chiarito che il beneficio non è limitato al comune dell’ultima residenza prima del trasferimento ma che è sufficiente che il contribuente abbia manifestato un legame significativo con il territorio, attraverso la residenza o lo svolgimento di attività lavorative in uno dei comuni italiani, indipendentemente dalla collocazione temporale

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di Simmaco Riccio*

Con la risposta all’interpello n. 28/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’importante precisazione sull’applicazione dell’agevolazioneprima casa” per i soggetti trasferiti all’estero per motivi di lavoro. In particolare, è stato chiarito che il beneficio può essere riconosciuto anche per l’acquisto di un immobile situato in comuni dove il contribuente ha risieduto o svolto la propria attività lavorativa in passato, e non esclusivamente nel comune di ultima residenza in Italia. Si tratta di un’interpretazione che conferma la volontà del legislatore di ampliare l’accesso all’agevolazione, valorizzando il legame storico e territoriale tra l’emigrato e il territorio italiano.

L’intervento normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 2 del Decreto Legge 69/2023, in vigore dal 14 giugno 2023, che ha modificato la Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986. La nuova disposizione stabilisce che l’agevolazione si applica ai contribuenti trasferiti all’estero per motivi di lavoro che abbiano risieduto o svolto attività in Italia per almeno cinque anni. Per accedere al beneficio, l’immobile da acquistare deve essere situato nel comune di nascita del contribuente oppure in uno dei comuni in cui egli aveva la residenza o svolgeva attività lavorativa prima del trasferimento. Questa modifica supera la precedente disciplina, che legava il beneficio alla cittadinanza italiana o alla sede del datore di lavoro in Italia, introducendo un criterio più oggettivo e inclusivo.

Nel caso analizzato nell’interpello, il contribuente, residente all’estero e iscritto all’AIRE dal 2013, intende acquistare un immobile nel comune Y, dove aveva risieduto per oltre vent’anni prima di trasferirsi nel comune W e successivamente all’estero. Sebbene il comune Y non sia l’ultimo luogo di residenza in Italia, l’Agenzia è stata chiamata a stabilire se tale comune possa essere considerato idoneo ai fini dell’applicazione dell’agevolazione.

Il punto centrale della questione riguarda l’interpretazione della locuzione “prima del trasferimento”, utilizzata nella normativa. In assenza di una specificazione temporale, il contribuente ha chiesto se il requisito territoriale dovesse limitarsi al comune in cui aveva risieduto o lavorato immediatamente prima del trasferimento all’estero, oppure se potesse includere tutti i comuni di residenza o attività precedenti. L’Agenzia, rifacendosi alla lettera della norma e alla ratio legis sottesa alla modifica normativa, ha chiarito che il beneficio non è limitato al comune dell’ultima residenza. È sufficiente che il contribuente abbia manifestato un legame significativo con il territorio attraverso la residenza o lo svolgimento di attività lavorative in uno dei comuni italiani, indipendentemente dalla loro collocazione temporale rispetto al trasferimento.

La Relazione Illustrativa al DL 69/2023 sottolinea che l’obiettivo della norma è quello di ancorare l’agevolazione a criteri oggettivi, svincolandola da aspetti legati alla cittadinanza o alla sede del datore di lavoro. Il focus è posto sul legame personale e territoriale tra il contribuente e il territorio italiano, valorizzando le connessioni maturate nel tempo. Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’acquisto di un immobile situato nel comune Y soddisfi i requisiti richiesti, poiché tale comune rappresenta un luogo dove il contribuente ha stabilito per anni la propria residenza.

Un ulteriore aspetto chiarito dall’Agenzia riguarda la natura del requisito temporale dei cinque anni di residenza o attività in Italia, che non deve necessariamente essere continuativo ma può essere cumulato in periodi distinti. Inoltre, per questa specifica fattispecie, non è richiesto che il contribuente trasferisca nuovamente la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, né che l’immobile sia destinato ad abitazione principale.

Questa interpretazione risulta coerente con il principio di valorizzare il legame territoriale tra i soggetti emigrati e il Paese d’origine, ampliando le possibilità di accesso al beneficio. Si tratta di una scelta normativa che intende ridurre le rigidità delle precedenti disposizioni, le quali rischiavano di escludere ingiustamente i contribuenti trasferiti all’estero da specifici vantaggi fiscali per l’acquisto della prima casa.

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*Simmaco Riccio - Partner BLB Tax

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