Procedimento civile, morte del difensore
Procedimento civile - Morte del procuratore - Pregiudizio al diritto di difesa – Necessaria conoscenza dell'evento morte da parte del giudice e delle altre parti – Esclusione - Automatica interruzione del processo – Preclusione di ogni ulteriore attività processuale – Nullità degli atti successivi.
Se vi è pregiudizio al diritto di difesa, la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.
• Corte Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2016 n. 6838
Procedimento civile - Morte del procuratore – Sostituzione del difensore deceduto con il primo atto utile Comparsa di costituzione e partecipazione all'udienza - Idoneità ad evitare l'interruzione automatica del processo.
In caso di sostituzione del difensore deceduto, effettuata dalla parte con il primo atto utile, la rituale costituzione del nuovo difensore, avvenuta con apposita comparsa di costituzione e partecipazione all'udienza, impedisce l'interruzione del processo anche in caso di successiva sua revoca, che resta inefficace fino alla nomina dell'ulteriore difensore.
• Corte cassazione, sezione VI - 3, ordinanza 18 dicembre 2015 n. 25596
Procedimento civile - Appello – Morte del procuratore – Evento morte verificatosi dopo la notificazione dell'impugnazione al procuratore della controparte - Decesso del medesimo prima dei termini per la costituzione in giudizio e l'appello incidentale - Interruzione del processo - Necessità.
Nell'ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l'atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'impugnazione incidentale, si verifica l'interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione.
• Corte Cassazione, sezione V, sentenza 10 ottobre 2014 n. 21447
Procedimento civile - Morte del procuratore - Necessaria conoscenza dell'evento morte da parte del giudice e delle altre parti – Esclusione - Automatica interruzione del processo – Preclusione di ulteriore attività processuale - Nullità degli atti successivi.
La morte del procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
• Corte Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 ottobre 2013 n. 24271
Procedimento civile - Morte del procuratore - Necessaria conoscenza dell'evento morte da parte del giudice e delle altre parti – Esclusione - Automatica interruzione del processo – Preclusione di ulteriore attività processuale - Nullità degli atti successivi e della sentenza – Irrituale prosecuzione del giudizio - Mezzi di impugnazione consentiti.
La morte dell'unico procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, verificatasi durante il giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza; l'interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza: tale nullità della sentenza, tuttavia, può essere fatta valere, in applicazione della regola di cui all'articolo 161 cod. proc. civ., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione consentiti, compreso quello derivante dall'articolo 327, primo comma, cod. proc. civ., per cui l'impugnazione non è più proponibile dopo che sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 18 aprile 2003 n. 6300