Civile

Procedura camerale più snella in Cassazione e rinvio pregiudiziale

Rito accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

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di Giovanni Raiti

La semplificazione del rito in camera di consiglio, che viene confermato come quello di regola da utilizzare, mentre la trattazione in pubblica udienza resta riservata ai casi in cui la questione di diritto è di particolare rilevanza. E poi il nuovo rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito, per avere decisioni anticipate su qualificate questioni di diritto. Sono queste le principali novità per il giudizio in Cassazione introdotte dal decreto legislativo 149/2022, che attua la riforma del processo civile.

Le nuove disposizioni in tema di procedimento per Cassazione si applicheranno ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023 (ma le novità per il rito camerale si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, ma per cui non è stata ancora fissata udienza o adunanza camerale). Mentre il nuovo rinvio pregiudiziale opererà per i procedimenti di merito pendenti al 30 giugno 2023.

Le novità investono tutto il procedimento per Cassazione – a partire dal ricorso – per cui si prevede uno specifico onere di chiarezza e sinteticità che impone, a pena di inammissibilità, la «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso» e la «chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano». Sempre a pena di inammissibilità, si introduce un argine al principio di autosufficienza, per cui il ricorso deve contenere «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi».

Viene inoltre modificata l’assegnazione dei ricorsi, con l’abolizione della sezione VI della Corte (la vecchia “sezione filtro”): in futuro i ricorsi saranno assegnati immediatamente da parte del Primo presidente alle sezioni semplici, o alle Sezioni unite, secondo i criteri già previsti dall’articolo 374 del Codice di procedura civile.

Quanto al procedimento in camera di consiglio, le modifiche sono su due fronti. Viene introdotto (al nuovo articolo 380-bis del Codice di rito) un procedimento camerale accelerato, significativamente diverso rispetto a quello ordinario, per definire i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Inoltre, viene semplificato il modulo camerale di trattazione, ora esteso anche alle ipotesi di improcedibilità (articolo 375, comma 1-bis). La fissazione del ricorso in camera di consiglio deve essere comunicata dal cancelliere almeno 60 giorni prima dell’udienza agli avvocati e al Pm, che avrà tempo di depositare una memoria non oltre 20 giorni prima (le parti non oltre 10 giorni prima). Il procedimento in camera di consiglio culmina in una ordinanza «sinteticamente motivata» e «depositata al termine della camera di consiglio», sempre che il collegio non si riservi di depositarla nei successivi 60 giorni (articolo 380-bis.1).

Debutta, poi, il nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte da parte del giudice di merito, simile alla saisine pour avis dell’ordinamento francese, strumentale alla anticipazione di pronunce su qualificate «questioni di diritto» (articolo 363-bis).

Sono invece limitate le modifiche al rito in pubblica udienza, come prima riservato al caso in cui la «questione di diritto» sia «di particolare rilevanza».


Le principali novità
Camera di consiglio
Il giudizio di Cassazione utilizza di regola la trattazione scritta e la decisione in camera di consiglio (si va in pubblica udienza solo se la questione di diritto è di particolare rilevanza). Viene introdotto un procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

Rinvio pregiudiziale
In base al nuovo istituto (previsto anche dalla riforma della giustizia tributaria), il giudice di merito può disporre con ordinanza il rinviopregiudiziale alla Cassazione per la risoluzione di una questione di diritto se serve per definire il giudizio, presenta gravi difficoltà interpretative e potrebbe porsi in numerosi giudizi

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