Una persona che è già stata giudicata all’estero può opporre alla magistratura italiana il divieto di essere processata per lo stesso fatto (ne bis in idem internazionale) solo se esiste un trattato o un accordo che impone il rispetto di questo principio nei rapporti con lo Stato in cui è stata emessa la sentenza. Il divieto non è previsto nella legislazione nazionale e non ha il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali; non si può pertanto considerare come una delle ...
Riproduzione riservata Ⓒ

