Penale

Processi penali, filtro d’ingresso per il tribunale monocratico

Il testo all’esame della Camera incarica un altro magistrato di valutare le richieste dei Pm per ridurre carichi e arretrati

Adobestock

di Valentina Maglione

Si avvicina l’udienza filtro per i giudizi a citazione diretta di fronte al tribunale monocratico. È una delle novità previste dalla riforma del processo penale, che prova così a offrire una cura a uno dei settori della giurisdizione penale più in sofferenza, soprattutto in termini di arretrato (cresciuto del 41,1% in dieci anni, mentre quello delle pendenze penali totali è sceso del 5,2%).

La norma è contenuta nel testo approvato venerdì scorso dalla commissione Giustizia della Camera. A dettagliarla è uno degli emendamenti presentati dal Governo in base alle proposte della commissione voluta dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e presieduta da Giorgio Lattanzi. Ma l’accordo raggiunto in seno alla maggioranza - su questo punto, a differenza di altri, a partire dalle norme sull’improcedibilità - ha sostanzialmente confermato l’impianto del disegno di legge delega approvato quando ministro era Alfonso Bonafede.

L’udienza filtro non ha solo finalità deflattive, ma punta anche a evitare il dibattimento se non necessario perché, come spiega la relazione della commissione Lattanzi, «il dibattimento per chi è costretto a subirlo costituisce già di per sé una “pena”, che non deve essere inflitta se ne mancano le ragioni». La modifica è stata pensata a partire dall’alto numero delle assoluzioni nei giudizi di primo grado: l’incidenza delle condanne sui definiti, negli anni 2015-2019, è pari in media al 41% del totale. Ma la norma, secondo gli operatori, non è esente da criticità.

LA SITUAZIONE

La «citazione diretta»
Il rito monocratico (in cui cioè la decisione spetta a un solo giudice) a citazione diretta è quello riservato ai reati meno gravi. Sono quelli previsti dall’articolo 550 del Codice di procedura penale: le contravvenzioni e i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni nel massimo o con la multa, oltre ad altri reati individuati puntualmente, come rissa aggravata, furto aggravato, lesioni personali stradali. In questi casi, oggi il processo si instaura senza che sia preceduto da una richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, con la conseguente fissazione dell’udienza preliminare.

È l’ipotesi più frequente. E la riforma prevede di ampliare ancora il raggio della citazione diretta ai reati con pena fino a sei anni, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento.

L’udienza predibattimentale
In questi procedimenti a citazione diretta, vecchi e nuovi, la riforma propone di introdurre un’udienza predibattimentale in camera di consiglio, di fronte a un giudice diverso da quello davanti al quale si dovrà eventualmente celebrare il dibattimento.

In questa udienza il giudice avrà, di fatto, il ruolo di filtrare le citazioni dirette formulate dal Pm, per verificare l’effettiva necessità della celebrazione del dibattimento. Così, se il processo non è definito con un procedimento speciale, il giudice sarà chiamato a valutare, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pm, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Altrimenti, il giudice fisserà la data per una nuova udienza per l’apertura del dibattimento, da tenere non prima di 20 giorni di fronte a un altro giudice.

Le reazioni
Nel parere sulla riforma approvato giovedì scorso dal plenum, il Csm ha valutato positivamente gli obiettivi e le potenzialità deflattive dell’udienza filtro ma ha anche sollevato preccupazioni sulle ricadute organizzative, perché la «doverosa previsione» per cui il dibattimento si dovrà svolgere di fronte a un giudice diverso da quello dell’udienza filtro aumenterà le ipotesi di incompatibilità, con problemi soprattutto nei tribunali più piccoli.

Netti, invece, nei loro pareri sulla riforma, gli avvocati dell’Unione delle Camere penali, per cui la previsione di un’udienza filtro rischia di appesantire i meccanismi processuali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©