Civile

Processo interrotto se l'avvocato si cancella dall'albo

Accade indipendentemente se il giudice o le altre parti ne abbiano avuto conoscenza

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di Marina Crisafi

Anche la cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo determina l'interruzione del processo e ciò indipendentemente se il giudice o le altre parti ne abbiano avuto conoscenza. La cancellazione infatti osta al compimento di qualsiasi attività processuale e determina la nullità di qualsiasi decisione. Così ha deciso la sesta sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 21359/2020) dando ragione alla vittima di un incidente stradale che lamentava la mancata interruzione del processo d'appello.

La vicenda
L'uomo aveva instaurato una causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale provocato da ignoti e aveva citato in giudizio l'assicurazione.
In primo grado, la sua domanda veniva rigettata per insufficienza di prove e inattendibilità di quelle testimoniali.
Il giudizio veniva confermato in appello ma il ricorrente decide di adire il Palazzaccio su una questione del tutto diversa da quella posta nei due gradi di merito: ossia, la mancata interruzione del processo di secondo grado.

Violazione dell'articolo 301 del Cpc
Nello specifico, l'uomo lamenta la violazione dell'articolo 301 c.p.c., posto che, dopo la notifica della citazione in appello, il suo difensore di fiducia ha provveduto a cancellarsi dall'albo degli avvocati, perdendo quindi lo ius postulandi.
Conseguentemente, a suo dire, il procedimento andava interrotto ma così non è stato con la violazione della norma del codice di rito.

La decisione
Per gli Ermellini, il ricorso è fondato. La questione, controversa in passato, osservano infatti, ha trovato una soluzione nella decisione delle Sezioni Unite (n. 3702/2017), secondo cui "un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore".
A nulla rileva, precisano le Sezioni unite, la causa della cancellazione. Né tantomeno il fatto che il giudice o le altre parti ne abbiano avuto conoscenza.
La causa interruttiva, difatti, determina "automaticamente" l'interruzione del processo e "preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata".
Unica eccezione si verifica soltanto, rilevano i giudici, "laddove il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte". In tal caso, "la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari - ma esclusivamente - dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza".
Nel caso di specie, questi presupposti risultano tutti sussistenti.
Per cui sentenza cassata e parola al giudice del rinvio.

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