Processo penale, legittimo acquisire la Ctu del procedimento civile non definitivo
È legittima l'acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell'articolo 234 del Cpp. Lo ha stabilito la Cassazione penale con la sentenza 44672/2019.
La consulenza tecnica d'ufficio - Secondo la giurisprudenza, la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in un procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, può essere acquisita nel processo penale, come prova documentale, ai sensi dell'articolo 234 del Cpp.
Tale consulenza, infatti, secondo la normativa processualcivilistica dell'istruzione probatoria, non appartiene alla categoria dei "mezzi di prova", avendo la sola finalità di "aiutare" il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze: la sua acquisizione, pertanto, non avviene secondo la disciplina dell'articolo 238, comma 2, del Cpp, che limita la possibilità di acquisizione dei verbali di prove assunte in un giudizio civile all'ipotesi in cui tale procedimento sia stato definito con sentenza passata in giudicato, giacché trattasi di disciplina che si riferisce solo ai verbali delle "prove" assunte nel giudizio civile, mentre occorre fare applicazione delle regole poste per l'assunzione della prova documentale, dovendo tale consulenza essere considerata quale documento per essere stata formata fuori del procedimento penale ed essendo rappresentativa di situazioni e di cose (sezione VI, 11 novembre 2010, Tricomi, secondo cui, quindi, correttamente il giudice penale di merito aveva ritenuto utilizzabili una consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel corso di un procedimento civile di separazione, pur non essendo stato tale procedimento ancora definito con sentenza passata in giudicato; più di recente, sezione III, 7 novembre 2017, Busetti).
Cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 4 novembre 2019 n. 44672