Penale

Processo penale: obbligo di traduzione degli atti

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a cura della Redazione di Plus Plus24 Diritto

Processo - Atti processuali – Obbligo di traduzione in favore dell'imputato alloglotta - Atti anteriori alla modifica dell'art. 143 cod. proc. pen.
L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. (come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32) è configurabile - in relazione agli atti processuali anteriori alla novella - solo se detto obbligo risulti funzionale a un diritto ancora esercitabile; ne deriva che il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento a una sentenza già impugnata, né in relazione a un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 19 ottobre 2015 n. 41834

Processo - Atti processuali - Imputato alloglotta irreperibile o latitante - Notificazione presso il difensore - Traduzione degli atti - Necessità - Esclusione.
L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore.
•Corte cassazione, sezione II, sentenza 23 marzo 2015 n. 12101

Processo - Atti processuali - Traduzione degli atti - Imputato alloglotta - Impossibilità di notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato - Notificazione presso il difensore - Traduzione degli atti - Necessità – Esclusione.
L'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto nella condizione processuale per cui gli atti devono essergli notificati mediante consegna al difensore, non verificandosi in tale ipotesi alcuna lesione concreta dei suoi diritti.
•Corte cassazione, sezione VI, sentenza 19 novembre 2014 n. 47896

Processo - Atti processuali – Obbligo di traduzione degli atti - Atti già formati da acquisire al procedimento - Esclusione.
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa.
•Corte cassazione, sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2014 n. 38343

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