Processo telematico: si può regolarizzare il ricorso in formato cartaceo e privo di firma digitale
«Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico il ricorso redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla controparte è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dall'art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, comma 1, c.p.c.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, comma 3, c.p.c.), essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese; ne consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato». È quanto ha precisato la sezione V del Consiglio di Stato con l'ordinanza 4 gennaio 2018 n. 56.
Consiglio di Stato - Sezione V - Ordinanza 4 gennaio 2018 n. 56